Beni Culturali
Il termine “bene culturale” è entrato nel linguaggio ecclesiastico solo col vigente Codice di Diritto Canonico (CIC/1983 can. 1283, n. 2). Ma la Chiesa cattolica, dapprima mediante la legislazione dello Stato Pontificio e in seguito con quella canonica universale, ha contribuito notevolmente alla precisazione del concetto di “patrimonio culturale”, che si è venuto formando nel corso dell'Ottocento (S. Settis, Discorso per il Ventennale della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, 26 novembre 2009).
L’attenzione della Chiesa verso tale realtà è così alta, che san Giovanni Paolo II istituì nel 1988 una Commissione con il compito di presiedere alla tutela del patrimonio storico e artistico di tutta la Chiesa (cfr Cost. apost. Pastor bonus, art. 99-104), che nel 1993 fu denominata Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa (Motu proprio “Inde a Pontificatus” ). Benedetto XVI l’ha infine unita al Pontificio Consiglio della Cultura (Motu proprio "Pulchritudinis Fidei”, 30 luglio 2012) trasferendone ad esso compiti e prerogative. Con la più recente riforma della Curia Romana mediante la Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium, la delega per i beni culturali è confluita tra le competenze del nuovo Dicastero per la Cultura e l’Educazione (Artt. 153 – 162: 153 § 2), che unisce l’ex Congregazione per l’Educazione Cattolica e l’ex Pontificio Consiglio della Cultura.
Sono annoverati fra i beni culturali le opere d’arte (architettoniche e qualunque manufatto prodotto con qualsiasi tecnica), specialmente del passato (ma anche le opere contemporanee cui sia riconosciuto un valore storico), le quali devono essere custodite e conservate con la massima diligenza e, quando il loro uso specifico sia venuto meno, convenientemente esposte nei musei ecclesiastici per essere fruiti dal pubblico (cfr Pastor bonus, art. 100). Al patrimonio artistico si affianca quello librario, conservato nelle biblioteche e quello storico, costituito dai documenti d’archivio, che hanno la duplice valenza di strumenti giuridici attestanti i diritti e i doveri degli enti ecclesiastici – ai quali compete principalmente la loro cura – e di fonti per la storia delle istituzioni ecclesiastiche e della vita del popolo di Dio (cfr ivi, art. 101). In tutti i casi, detti beni e le rispettive istituzioni di conservazione devono essere affidati a personale competente «affinché tali testimonianze non vadano perdute» (cfr ivi, art. 102).
Se la tipologia dei beni culturali è pertanto analoga a quella definita dalle legislazioni statali civili, l’ottica attraverso la quale essi sono visti dalla Chiesa è soprattutto religiosa, come attestazione della vita di fede della comunità cristiana, e quindi culturale. Secondo la definizione di Giovanni Paolo II, essi sono beni «posti al servizio della missione della Chiesa» (Allocuzione 12 ottobre 1995), cioè espressione della vita liturgica, della pietà, dell’annuncio del vangelo e della carità. La dottrina circa i beni culturali ecclesiastici ha certamente ricevuto un certo impulso sia dai discorsi papali all’antica Pontificia Commissione sia dai documenti elaborati da quest’ultima.
Sarà pertanto ora il Dicastero per la Cultura e l’Educazione a collaborare con gli appositi organismi episcopali, costituiti all’interno delle conferenze episcopali, con le diocesi e con gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, per la tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici. Sarà suo compito anche vigilare sul libero accesso a tale patrimonio da parte di tutti coloro che ne abbiano interesse (Praedicate Evangelium, art. 155, 157 § 1 e 158). Inoltre, ad esso è ora affidato il compito, eminentemente culturale, di far sì che il popolo di Dio, a partire dai suoi pastori, sia educato ad apprezzare l’importanza di tale patrimonio storico e artistico e a rendersi conto della necessità di conservarlo e di valorizzarlo.
Sarà compito del Dicastero anche il dialogo con i cultori delle arti al fine di portare il messaggio evangelico anche al mondo della cultura contemporanea e di avvalersi delle loro competenze per una maggiore comprensione del mondo attuale da parte della Chiesa (cfr Praedicate Evangelium, art. 154
Il Dicastero segue i programmi di azione intrapresi dagli Stati e dagli Organismi internazionali volti a favorire la valorizzazione del patrimonio culturale e, in tali ambiti, partecipa, secondo l’opportunità, ai consessi internazionali (cfr Praedicate Evangelium, art. 157 § 2).
Spetta infine al Dicastero autorizzare le diocesi italiane al prestito dei beni culturali per mostre fuori del territorio nazionale.