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ISTITUTI

 

Esistono le istituzioni accademiche sparse in tutto il mondo che sono collegate alle Facoltà o Istituti specializzati ecclesiastici e che rilasciano i gradi accademici della Santa Sede in nome della Istituzione Accademica alle quale sono collegate. Quindi il grado accademico rilasciato è sempre il grado canonico della Santa Sede. L’esistenza di un collegamento accademico viene decretata dal Dicastero se Istituto ha adempiuto i requisiti preposti (cfr VG, Ord., art. 63, § 1, art. 64).

La tipologia degli Istituti ed i gradi dei collegamenti sono:

·      Gli Istituti affiliati

L’affiliazione è il collegamento con una Facoltà di un Istituto, che abbia solo il primo ciclo, allo scopo di conseguire mediante la Facoltà il Baccalaureato (cfr VG, art. 63, § 1, Ord., art. 50).

·      Gli Istituti aggregati

L’aggregazione è il collegamento con una Facoltà di un Istituto, che abbracci il primo e secondo ciclo, allo scopo di conseguire mediante la Facoltà i corrispondenti gradi accademici (cfr VG, art. 64, Ord., art. 51, § 1, § 3).

·      Gli Istituti incorporati

L’incorporazione è l’inserimento nella Facoltà di un Istituto, che abbracci il secondo ed il terzo ciclo, allo scopo di conseguire mediante la Facoltà i corrispondenti gradi accademici (cfr VG, art. 64 Ord., art. 51, § 2, § 3).

Gli Istituti Superiori di Scienze Religiose (ISSR), che offrono un percorso di studio solo di primo e secondo ciclo, sono collegati ad una Facoltà ecclesiastica di Teologia, la quale ne assume la responsabilità accademica. Gli ISSR sono finalizzati a promuovere la formazione religiosa dei laici e delle persone consacrate, allo scopo di preparare figure professionali che possano inserirsi nelle realtà culturali e operative della società contemporanea (cfr VG, art. 65, Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose).

Esame previo dell’approvazione dell’Istituto:

·      La proposta di erezione deve essere formulata dall’Ordinario, Gerarca o Superiore Maggiore del luogo dove ha sede l'Istituto, il quale deve rivolgersi ad una Facoltà ecclesiastica, che si prenda la responsabilità accademica dell'Istituto stesso. Si consiglia vivamente che sia le Facoltà sia l’Istituto siano dalla stessa regione (cfr VG, art. 66).

·      La Facoltà, a cui viene chiesto il collegamento, esamina se Istituto soddisfi le condizioni accademiche prescritte (cfr VG, art. 63, § 1).

·      Se i requisiti vengono sodisfati, il Gran Cancelliere (cfr VG, art. 12) della Facoltà a quale è stato chiesto il collegamento trasmette al Dicastero per la Cultura e l’Educazione la richiesta ufficiale con la relativa documentazione.

Al Gran Cancelliere spetta di accertare che:

·       gli Statuti dell’Istituto siano redatti in modo analogo a quelli della Facoltà (cfr VG, Ord., Appendice I all'art. 7);

·       l’ordinamento degli studi dell’Istituto, distinto nei singoli anni per i corrispettivi cicli dipendenti dal tipo del collegamento, corrisponda al numero totale degli ECTS o crediti formativi comparabili per ciascuna disciplina (cfr VG, art. 41-42; Ord., art. 30);

·       ci sia una relazione, con il giudizio della Facoltà, sullo stato accademico riscontrato nell’Istituto da collegare;

·       che ci siano i curricula vitae, studiorum et operum di tutti i docenti, stabili e non stabili, dell’Istituto. La Facoltà a quale è stato chiesto il collegamento deve presentare il suo parere su ogni singolo candidato all’insegnamento. Nel caso dell’aggregazione e incorporazione per i docenti dell’Istituto si chiede il nihil obstat ad docendum al Dicastero;

·       la previsione del numero degli studenti distinto nei singoli anni;

·       la denominazione locale che eventualmente accompagna la denominazione canonica del corrispettivo grado accademico secondo la tipologia del collegamento (cfr VG, art. 46-47) e il suo fondamento nel diritto civile o nel diritto ecclesiastico.

Se l’esito è positivo il Dicastero di norma concede l’affiliazione, aggregazione e incorporazione ad quinquennium experimenti gratia. Trascorso con esito positivo tale periodo, essa viene rinnovata ad alterum quinquennium. A fronte di un ulteriore riscontro positivo, il collegamento viene concesso ad aliud quinquennium. I rinnovi successivi saranno ad aliud quinquennium.

Se le condizioni accademiche dell’Istituto, con particolare riferimento al numero degli studenti e dei docenti, nonché alla qualità scientifica, non soddisfano i requisiti necessari, il collegamento può essere sospeso o revocato dal Dicastero.

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