COMPETENZE NORMATIVE DEL DICASTERO

 

Il Dicastero per la Cultura e l’Educazione ha il compito di erigere e approvare canonicamente gli Istituti di studi superiori e le altre Istituzioni accademiche ecclesiastiche, come le Università e le Facoltà (cfr. Predicate Evangelium, art. 161, § 3; VG, art. 5). Di conseguenza al Dicastero spetta di approvare i loro Statuti e vigilare sulla loro osservanza nonché la nomina del Rettore, del Preside e del Decano di ogni Facoltà ecclesiastica (cfr. VG, art. 18) e la conferma dei Direttori degli Istituti collegati. I Docenti che intendono insegnare nelle istituzioni accademiche ecclesiastiche erette o approvate dalla Santa Sede hanno bisogno del nulla osta (cfr. Praedicate Evangelium, art. 161, § 5; VG, art. 21, § 2) che viene chiesto tramite il Gran Cancelliere dell’Università o della Facoltà.

Per quanto riguarda gli Istituti di Studi cattolici, il Dicastero si occupa delle materie che per disposizione del diritto sono di competenza della Santa Sede (cfr. Praedicate Evangelium, art. 161, § 5).

Il Dicastero per la Cultura e l’Educazione collabora con i Vescovi diocesani e eparchiali, le Conferenze episcopali, le Strutture gerarchiche orientali ed i Superiori generali affinché sia garantito un numero sufficiente e qualificato di Istituti di studi superiori ecclesiastici e cattolici e di altri Istituti di studio nelle variegate zone del mondo per garantire una formazione strutturata e di qualità agli studenti che intendono approfondire le discipline sacre, gli studi umanistici e scientifici nella luce della verità cristiana (cfr. Praedicate Evangelium, art. 159, § 1, art. 161, § 1), nonché la formazione accademica adeguata ai chierici, membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica e dei laici che si preparano ad un servizio nella Chiesa (Praedicate Evangelium, art. 161, § 6).

Al Dicastero per la Cultura e l’Educazione compete occuparsi del riconoscimento da parte degli Stati dei gradi accademici rilasciati a nome della Santa Sede (cfr. Praedicate Evangelium, art. 161, § 2), nonché su richiesta e dopo attenta valutazione conferire alcuni determinati effetti canonici ai gradi non canonici (cfr. VG, art. 9, § 2, § 3).
Infine, il Dicastero si impegna nella promozione della cooperazione tra Istituti di studi superiori ecclesiastici e cattolici e le loro associazioni (cfr. Praedicate Evangelium, art. 161, § 4).