Regole per il riconoscimento:
1) Le Convenzioni per riconoscimento stabiliscono il diritto di ciascuno a veder valutato il proprio titolo di studio e vieta qualsiasi discriminazione di sesso, razza, colore, disabilità, lingua, religione, opinioni politiche, origini nazionali, etniche o sociali, appartenenza a minoranze nazionali, proprietà, nascita o altro stato civile.
La prima regola che viene stabilita è che il riconoscimento dei titoli di studio deve avvenire esclusivamente sulla base di una adeguata valutazione delle conoscenze e delle competenze acquisite, prescindendo da fattori di altro genere non attinenti al valore del titolo di studio.
2) La seconda regola prevede che le procedure e i criteri impiegati per la valutazione dei titoli esteri e per il loro riconoscimento debbano essere "trasparenti, coerenti e affidabili". L'ente che riconosce il titolo estero deve dunque rendere noti i propri criteri di valutazione (trasparenza). Tali criteri devono essere certi e non discrezionali; devono cioè applicarsi ai richiedenti senza sensibili differenze di comportamento tra un’istituzione e l'altra (coerenza). I criteri di valutazione devono infine essere fondati su principi validi e condivisi nella comunità scientifica internazionale, e seguire codici di buona pratica (affidabilità).
3) La terza regola prevede che la decisione di riconoscere un titolo estero debba essere adottata sulla base di adeguate informazioni. Fornire informazioni utili è compito del richiedente e dell'università che ha rilasciato quel titolo. Le informazioni devono essere adeguate a descrivere la natura dell'istituzione che ha rilasciato il titolo, le caratteristiche del corso di studio seguito e il valore del diploma. Le informazioni devono essere inoltre fornite "in buona fede". In questo modo l'organismo che effettua la valutazione è messo in grado di valutare correttamente ed eventualmente di dimostrare che il richiedente non soddisfa i requisiti o ha fornito dati falsi o fuorvianti.
4) La quarta regola riguarda la durata del procedimento e la possibilità di interporre appello in caso di rifiuto. La Convenzione afferma che le decisioni relative al riconoscimento devono essere adottate entro un lasso di tempo "ragionevole". Il testo finale approvato a Lisbona ha tenuto conto delle preoccupazioni di numerosi paesi ed ha evitato di fissare un limite preciso. Sono quindi i paesi aderenti a definire autonomamente la durata massima di un procedimento. Nella linea della trasparenza, il rifiuto del riconoscimento di un titolo deve essere motivato e deve contenere l'indicazione di eventuali procedure alternative. Nel caso in cui il riconoscimento non venga concesso, ovvero non venga adottata alcuna decisione, il richiedente deve poter appellarsi ad una autorità definita dalla normativa nazionale.
Anzitutto sono da verificare:
1) L’autenticità e completezza dei documenti presentati (più profonde indagini sull’autenticità dei documenti è solo necessario in casi di dubbi seri o delle anomalie appariscenti nelle pergamene ecc.);
2) Il motivo per il quale il riconoscimento viene chiesto – anche in vista delle auspicate effetti canonici degli studi e gradi accademici aspirati;
3) Lo status legale dell’istituzione e dei suoi programmi e titoli:
- o all’interno del sistema nazionale al quale essi appartengono (per studi superiori non ecclesiastici): approvazione/accreditamento dell’istituzione e dei suoi programmi;
- o all’interno del sistema dell’istruzione superiore ecclesiastica (per studi superiori ecclesiastici); approvazione canonica (bisogna ribadire che per rilasciare qualsiasi grado accademico con valore canonico è necessaria l’esplicita approvazione del Dicastero per la Cultura e l'Educazione).
4) In modo concreto si deve porre le seguenti domande:
a) l’istituzione che ha offerto gli studi, verificato i risultati e rilasciato un relativo Diploma/Grado accademico, appartiene ad un Sistema dell’educazione superiore regolato a livello nazionale e internazionalmente riconosciuto? Corrispondono sia l’istituzione sia i suoi programmi cosi come i gradi accademici al proprio sistema educativo, alla sua legislazione e alle sue specificità? (Le ultime domande sono particolarmente importanti nei casi in cui le attività educative vengano organizzate in un altro paese rispetto a quello in cui viene rilasciato il diploma).
b) Sono stati l’Istituzione e il programma degli studi in parola approvati, accreditati da parte di una legittima e internazionalmente riconosciuta “autorità nazionale competente” con potere legale sul proprio sistema educativo?
c) Viene la qualità dell’Istituzione e dei suoi programmi mantenuta, verificata e sviluppata regolarmente e secondo criteri e procedure trasparenti e internazionalmente concordati? Qualè il relativo Organismo di verifica (Agenzia di qualità)? E secondo quali criteri e procedure lavora?
5) Il carattere dei documenti presentati:
a) titolo di studio per l’ammissione all’università ossia un altro studio superiore – in tanti paesi tali titoli sono molto diversificati, e spesso danno soltanto accesso a indirizzi di studio limitati;
b) attestati e certificati su studi perseguiti presso una istituzione senza diritto di rilasciare gradi accademici;
c) attestati e certificati su studi (non completi) perseguiti presso una istituzione con diritto di rilasciare gradi accademici, ma senza aver attualmente ottenuto tale grado;
d) diplomi e pergamene che mostrano di aver ottenuto un grado accademico – con precisa attenzione alla domanda se il grado gode di qualche effetto/valore canonico o meno;
e) altri tipi di documenti.
In base alla verifica dei documenti e un paragone degli studi, gradi, qualifiche, competenze ecc. compiuti o ottenuti si valuta e decide sull’opportuno giudizio del riconoscimento guidato dal principio che una decisione negativa è soltanto giustificata nel caso che si sono mostrati differenze sostanziali tra gli studi, gradi, qualifiche e competenze ecc. presentati e quelli comparabili (o richiesti) all’interno del sistema dell’istruzione della Santa Sede, ossia quelli regolati dai propri statuti. L’onere della prova spetta – nei casi di decisioni negativi – all’istituzione accademica ossia all’altra autorità competente che disbriga la procedura del riconoscimento.
Differenze sostanziali:
I campi in cui differenze sostanziali possono accadere e proibire, limitare o condizionare il riconoscimento, sono:
1) Il livello (1°; 2°; 3° ciclo);
2) La mole di lavoro dello studente, ossia il “work load”, espresso, nella regione Europea tramite i crediti “ECTS” – si consiglia, però, di non basare una differenza sostanziale soltanto sulla durata dei relativi studi o la mole di lavoro dello studente, senza tener conto dei risultati dell’apprendimento e le qualifiche e competenze effettivamente raggiunte anche in un tempo più breve o con meno crediti che abituati;
3) I risultati dell’apprendimento: “learning outcomes”;
4) la qualità delle relative istituzioni e delle loro programmi (“accreditamento” e misure di quality assurance);
5) il profilo.
La decisione (finale) della procedura del riconoscimento che deve essere trasparente, e coerente con gli esposti leggi e principi nonché con altre decisioni simili, verrà comunicata e spiegata allo studente – con indicazioni circa a chi rivolgersi in caso di ricorso. Tale decisione, in sostanza, può assumere le seguenti forme:
a) riconoscimento pieno;
b) riconoscimento parziale (soltanto una parte degli studi, gradi, qualifiche, competenze ecc. compiuti o ottenuti viene riconosciuto);
c) riconoscimento condizionato (lo studente deve dare qualche prova aggiunta o seguire un numero definito di corsi o altre attività per ottenere un pieno o parziale riconoscimento);
d) non-riconoscimento (sembra essere giustificato soltanto in pochi casi).
In qualsiasi caso allo studente non è soltanto da comunicare il risultato ma anche da indicare le modalità per ottenere il riconoscimento richiesto eventualmente più tardi o dopo aver compiuto altre condizioni fissate.
Le “differenze sostanziali” nel confronto tra gli studi ecclesiastici e non-ecclesiastici
Grande attenzione verrà dedicata sul retto uso del concetto delle “differenze sostanziali” nel confronto tra studi ecclesiastici e quelli non ecclesiastici, nei seguenti casi:
a) di altri studi “teologici” (e “simili”) ed ecclesiastici cattolici, spesso riconosciuti ed approvati da parte di un Vescovo o un Superiore religioso ma senza approvazione del Dicastero e perciò non riconosciuti all’interno del nostro sistema degli studi superiori (regolati dalla Costituzione Apostolica Veritatis gaudium).
Esistono, in modo particolare nelle Università Cattoliche (cfr. le apposite norme della Costituzione Apostolica Ex Corde Ecclesiae) e nei Seminari Maggiori in alcuni contesti nazionali, studi superiori di teologia cattolica (e discipline correlate) che – pur essendo riconosciute ed accreditate nei loro paesi, talvolta anche con relativi gradi accademici – non fanno parte del sistema degli studi sotto l’autorità della Santa Sede e perciò non portano all’acquisto di u grado accademico con valore canonico. Il principio della reciprocità delle Convenzioni internazionali circa il riconoscimento obbliga però anche la Santa Sede, a riconoscere tali studi, se non sarà provata una “differenza sostanziale” tra ambedue gli studi.
Per garantire una coerente e corretta prassi che non imputa oneri non giustificati agli studenti ma rispetta allo stesso tempo il rigore del sistema accademico della Santa Sede, finché non viene emanata una più precisa normativa da parte della Santa Sede in merito, bisogna rivolgersi all’ufficio del riconoscimento del Dicastero per concordare la giusta prassi.
b) Studi teologici (e simili) di altri denominazioni cristiane e altri studi “teologici”
I principi delle Convenzioni internazionali del riconoscimento ai quali la Santa Sede aderisce ci costringono di valutare sotto il principio di eventuali differenze sostanziali anche studi superiori confessionali di altre confessioni cristiane, nonché gli studi simili delle religioni non cristiani. Sarebbe troppo semplicistico e non in linea con i principi delle summenzionate convenzioni (i quali la Santa Sede difende nei confronti degli altri stati al proprio favore) di definire la differenza tra le varie confessioni e religioni per se come “sostanziale”, senza esaminare più in profondo l’epistemologia e i contenuti dei vari studi “teologici” in parola.
Una valutazione giusta e diligente deve prima prendere in considerazione il livello accademico, la mole di lavoro/durata degli studi, il profilo, la qualità (verificata ed assicurata) e i learning outcomes degli appositi studi come tali, nonché dei singoli corsi e contenuti. Anche in questi casi occorre rivolgersi al competente ed autorevole ufficio per riconoscimento del Dicastero.
Per poter valutare (caso per caso) in quale misura e sotto quale condizione studi accademici in Teologia (e scienzesimili ) non cattolici o non cristiani possono (almeno parzialmente o condizionatamente)essere riconosciuti (si pensa, in modo particolare a convertiti altamente qualificati in Teologia o altri studi ecclesiastici non cattolici), bisogna avere una conoscenza esplicita dei seguenti elementi:
- il “credo” fondamentale della denominazione ossia della religione, i punti comuni e le differenze con la dottrina cattolica;
- la relazione tra fede e ragione come base di una teologia scientifica e l’eventuale posto delle relative “scienze” all’interno delle scienze universitarie di istituzioni accademiche in cui sono inserite;
- la posizione dei suddetti studi nei sistemi di studi superiori nei paesi in cui si trovano e la relazione tra stato e “chiesa” in merito alle interessate confessioni;
- i testi di base che servono come punto di riferimento e i principi della loro interpretazione;
- eventuali accordi e/o altre iniziative di tipo ecumenico; ossia la valutazione della teologia “cattolica” da parte delle istituzioni accademiche interessate;
- la definizione, l’importanza e l’applicazione pratica dell’“autonomia istituzionale (universitaria) delle Facoltà Teologiche e la “libertà accademica” (della ricerca e dell’insegnamento) relativa alle scienze “confessionali”.
Di solito in questi casi bisogna anche tenere conto del curriculum specifico del candidato e degli effetti canonici per i quali richiede il riconoscimento in una situazione soggettiamente molto specifica.