8. È possibile ottenere l’assegnazione degli effetti canonici a grado civile?
Secondo la Cost. Apost. Veritatis Gaudium (VG) “le Facoltà, che non sono state erette o approvate canonicamente dalla Santa Sede, non possono conferire gradi accademici aventi valore canonico.” (Art.9 § 1) Tuttavia, secondo l’art. 9§ 2, “i gradi accademici conferiti da queste Facoltà, per conseguire alcuni determinati effetti canonici, hanno bisogno del riconoscimento della Congregazione per l’Educazione Cattolica.”
Per un titolo non-ecclesiastico e solo civile, in principio e per i fini previsti del diritto canonico (per esempio l’insegnamento in istituzioni ecclesiastiche), è aperta la possibilità di richiedere che siano attribuiti gli effetti canonici di un titolo ecclesiastico dalla Santa Sede, se non persistono differenze sostanziali tra tale titolo e i risultati di apprendimento/learning outcomes di un titolo ecclesiastico.
9. Quali sono i documenti necessari per richiedere l’assegnazione degli effetti canonici a un grado civile, non-ecclesiastico?
Si potrà fare richiesta al Dicastero per la Cultura e l’Educazione, fornendo la seguente documentazione.
· La richiesta scritta e debitamente firmata della persona che richiede l'attribuzione degli effetti canonici (che in genere sarebbe lo stesso titolare del titolo civile, o il responsabile dell'istituzione presso cui intende utilizzare la qualifica), contenenti la dichiarazione del titolare che la documentazione fornita può essere resa accessibile ai fini della valutazione.
Una copia anticipata scannerizzata all’indirizzo icr@dce.va sarà accettabile per avviare le procedure da parte dei nostri uffici, ma prima della loro conclusione, l'originale cartaceo dovrà essere consegnato al Centro, all'indirizzo Piazza Pio XII, 3; 00193 Roma.
· La tesi (in formato elettronico o in due copie cartacee), che sarà inviata a due consulenti per la valutazione;
· La documentazione elettronica del percorso formativo del titolare del titolo (tutti i titoli che portano al dottorato, ovvero licenza/maitrise, o bachelor/master, con i relativi diplomi e transcripts of records).
10. Quanto dura la procedura dell’assegnazione degli effetti canonici e quali sono i costi?
La procedura ha una durata di circa tre mesi dal ricevimento della documentazione completa e si conclude con una valutazione del Dicastero per la Cultura e l'Educazione; il contributo da versare alla conclusione è di all’incirca 75 euro (potrebbe variare secondo la tassazione vigente).
11. Desidero insegnare religione in una scuola italiana? Quali sono i passaggi da seguire?
Per buon ordine siamo a notare che nella prassi del riconoscimento internazionale, non si è da pronunciarsi su un riconoscimento o meno nella competenza di un altro Stato, tanto meno su eventuali integrazioni connesse con l'abilitazione professionale, competenza esclusiva di ciascun Stato accogliente. Tenendo conto del fatto che l'accesso all'insegnamento di religione è regolato da un'intesa tra la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e il Ministero per l'Istruzione italiano (MI), suggeriamo di rivolgersi all'ufficio competente della CEI.
Ricordiamo inoltre che l'autorità competente per un riconoscimento con effetto per l'Italia è:
· per Baccalaureati e licenze il CIMEA - Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (www.cimea.it);
· per Dottorati, per primo l'ateneo accogliente per ulteriori studi, e, in secondo luogo, il Ministero per l'Università e la Ricerca italiano (MUR);
· Per ulteriori studi, l'ateneo accogliente.
12. Com’è strutturato il sistema educativo superiore della Santa Sede?
Il Qualifications Framework della Santa Sede (Quadro delle qualifiche della Santa Sede) segue lo schema del “overarching qualifications framework dello Spazio di Educazione Superiore Europeo” (QF-EHEA), sviluppato nel contesto del Processo di Bologna.
Il Quadro delle Qualifiche della Santa Sede, perciò, è strutturato in tre cicli: Baccalaureato (primo ciclo), Licenza (secondo ciclo) e Dottorato (terzo ciclo).
Il sistema della Santa Sede non fa riferimento all'EQF (European Qualifications Framework), il che significa che non viene utilizzata un riferimento di livelli EQF dalle istituzioni della Santa Sede (maggiori informazioni disponibili qui).
È possibile consultare il Qualifications Framework della Santa Sede al seguente link: https://www.dce.va/it/qualifications-framework.html
13. Come posso verificare se il mio titolo appartiene al sistema educativo della Santa Sede?
I programmi e i titoli accademici accreditati possono essere consultati nel database pubblico delle istituzioni ecclesiastiche di istruzione superiore disponibile sul nostro sito. Il database costituisce un elenco autorevole di tutte le istituzioni di istruzione superiore che sono state riconosciute, approvate o accreditate dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione come parte del sistema educativo della Santa Sede. È possibile consultare il database della Santa Sede al seguente link.
14. Il mio titolo – se rilasciato da un Istituto affiliato – è valido?
L'affiliazione è il legame accademico in base al quale l'Istituto è autorizzato a insegnare un programma determinato di primo ciclo (Baccalaureato) sotto l'autorità di una Facoltà alla quale l’istituzione è affiliata tramite Decreto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione.
Tuttavia, affinché il titolo sia valido, secondo la normativa sui collegamenti (consultabile all’indirizzo: https://www.dce.va/it/documenti-ufficiali/documenti-dce-educazione.html ), è sempre la Facoltà affiliante a rilasciare la documentazione (diploma e diploma supplement), non l’Istituto affiliato/aggregato/incorporato o collegato.
15. Il mio titolo – se rilasciato da un Istituto aggregato – è valido?
L’aggregazione è il legame accademico in base al quale l'Istituto è autorizzato a insegnare un programma determinato di primo ciclo (Baccalaureato) e/o di secondo ciclo (Licenza) sotto l'autorità di una Facoltà alla quale l’istituzione è aggregata tramite Decreto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione.
Tuttavia, affinché il titolo sia valido, secondo la normativa sui collegamenti (consultabile all’indirizzo: https://www.dce.va/it/documenti-ufficiali/documenti-dce-educazione.html ), è sempre la Facoltà aggregante a rilasciare la documentazione (diploma e diploma supplement), non l’Istituto affiliato/aggregato/incorporato o collegato.
16. Il mio titolo – se rilasciato da un Istituto incorporato – è valido?
L’incorporazione è il legame accademico in base al quale l'Istituto è autorizzato a insegnare un programma determinato di secondo ciclo (Licenza) e/o di terzo ciclo (dottorato) sotto l'autorità di una Facoltà alla quale l’istituzione è incorporata tramite Decreto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione.
Tuttavia, affinché il titolo sia valido, secondo la normativa sui collegamenti (consultabile all’indirizzo: https://www.dce.va/it/documenti-ufficiali/documenti-dce-educazione.html ), è sempre la Facoltà affiliante a rilasciare la documentazione (diploma e diploma supplement), non l’Istituto affiliato/aggregato/incorporato o collegato.
primo ciclo (Baccalaureato) e/o di secondo ciclo (Licenza)
17. Il mio titolo – se rilasciato da un ISSR (Istituto Superiore di Scienze Religiose) – è valido?
Un Istituto Superiore di Scienze Religiose (ISSR) è sempre collegato accademicamente ad una Facoltà di Teologia. In base a tale legame, l'ISSR è autorizzato a insegnare un programma determinato di primo ciclo (Baccalaureato in Scienze Religiose) e/o di secondo ciclo (Licenza in Scienze Religiose) sotto l'autorità della Facoltà alla quale l’ISSR è collegato tramite Decreto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione.
Tuttavia, affinché il titolo sia valido, secondo la normativa sui collegamenti (consultabile all’indirizzo: https://www.dce.va/it/documenti-ufficiali/documenti-dce-educazione.html ), è sempre la Facoltà a rilasciare la documentazione (diploma e diploma supplement), non l’Istituto collegato stesso.
Nel caso che la dicitura non fosse di “baccalaureato” o “licenza” in Scienze Religiose, rivolgersi alla Facoltà alla quale l’ISSR è o era collegato, per ottenere un Attestato di Comparabilità, ed eventualmente (nel caso di essere in possesso di un titolo di vecchio ordinamento, “magistero in scienze religiose”), ricevere indicazioni sul percorso di studio necessario per poter ottenere il titolo di baccalaureato e/o licenza in Scienze Religiose. Secondo le nostre informazioni, titoli rilasciati dopo studi presso ISSR ma denominati erroneamente come “Laurea” o “Laurea magistrale” in Scienze Religiose, non vengono riconosciuti delle autorità italiane.
18. I diplomi delle istituzioni della Santa Sede sono tutti in latino?
I titoli rilasciati dalle istituzioni appartenenti al sistema di Educazione Superiore della Santa Sede possiedono esclusivamente le seguenti denominazioni: Baccalaureato, Licenza e Dottorato.
Secondo l'attuale Costituzione Apostolica Veritatis Gaudium (VG) "I gradi accademici possono assumere negli Statuti delle singole Facoltà denominazioni diverse, tenendo conto della prassi universitaria del territorio, indicando tuttavia con chiarezza l'equivalenza che esse hanno con le denominazioni dei gradi accademici di cui sopra e mantenendo l'uniformità tra le Facoltà ecclesiastiche dello stesso territorio" (art. 47). Pertanto, i gradi accademici in linea di principio potrebbero essere rilasciati sia in latino e/o, nel caso in cui lo Stato sia autorizzato, anche nella lingua madre dell'area locale in cui si trova l'Università.
19. Cos’è un diploma supplement?
Il Supplemento al Diploma (Diploma Supplement) è una Certificazione integrativa del titolo ufficiale conseguito al termine di un corso di studi presso una Università o un istituto di istruzione superiore. È uno strumento di trasparenza che intende di facilitare la comprensione e le pratiche del riconoscimento delle qualifiche e gradi ottenuti. Il DS fornisce una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati dallo studente, secondo un modello standard suddiviso in 8 punti, sviluppato per iniziativa della Commissione Europea, del Consiglio d’Europa e dell’UNESCO.
20. Come si può ottenere un diploma supplement?
Il Supplemento al Diploma (Diploma Supplement) è una Certificazione integrativa del titolo ufficiale conseguito al termine di un corso di studi presso una Università o un istituto di istruzione superiore. Spesso viene rilasciato automaticamente o su richiesta dell’interessato nei paesi che fanno parte del Processo di Bologna (area Europea). Bisogna però evidenziare che tuttora non è stato implementato in tutti paesi coinvolti nel processo. È valido solamente se viene accompagnato al certificato originale alla conclusione del ciclo di studi. Viene rilasciato gratuitamente dall’ente presso il quale si è conseguito il titolo originale e tradotto in due lingue.
21. Cos’è un transcript of records e chi lo può rilasciare?
Molti Istituti rilasciano un Transcript of Records ad ogni studente, alla fine dell’anno accademico o del semestre. Si tratta di un documento che permette allo studente di avere una traccia accurata e aggiornata degli studi compiuti ed esami sostenuti. In genere indica le unità formative che ha scelto e seguito, il numero di crediti acquisiti ed i voti che gli sono stati attribuiti e che attesta e riconosce i risultati ottenuti.
22. Le istituzioni della Santa Sede che si trovano in Italia sono anche accreditate in Italia?
Poiché la Santa Sede aderisce al processo di Bologna di diritto proprio ed è l’esclusiva autorità competente per le istituzioni di educazione superiore ecclesiastici in Italia.
I titoli accademici rilasciati da esse sono riconosciuti dallo Stato italiano seguenti le procedure per titoli esteri. Per alcuni titoli ecclesiastici esistono specifici decreti ministeriali che prevedano il riconoscimento automatico di particolari titoli.
Per il riconoscimento concordatario in Italia da parte del competente Ministero sono accolti solo i Titoli di Baccalaureato e Licenza conseguiti nelle discipline ecclesiastiche di Teologia, Sacra Scrittura, Diritto Canonico, Liturgia, Spiritualità, Missiologia, e Scienze Religiose.
I titoli ecclesiastici in queste ed in altre discipline possono anche, oltre al riconoscimento concordatario, essere riconosciuti basandosi sull'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 13 febbraio 2019 (link: https://www.vatican.va/archive/aas/documents/2021/aas-numerus-specialis_15sept2021.pdf , pagine 37-44).
Organo competente per l'Italia è il CIMEA o l’ateneo di accoglienza.
23. I titoli rilasciati delle istituzioni della Santa Sede sono riconosciuti in Italia?
Per buon ordine siamo a notare che nella prassi del riconoscimento internazionale, non si è da pronunciarsi su un riconoscimento o meno nella competenza di un altro Stato.
Ricordiamo inoltre che l'autorità competente per un riconoscimento con effetto per l'Italia è:
· per Baccalaureati e licenze il CIMEA - Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (www.cimea.it);
· per Dottorati, per primo l'ateneo accogliente per ulteriori studi, e, in secondo luogo, il Ministero per l'Università e la Ricerca italiano (MUR);
· Per ulteriori studi, l'ateneo accogliente.