NORMATIVA
Le Università Cattoliche sono regolate dal Codice di Diritto Canonico (Canoni 807 – 814) e dalla Costituzione Apostolica Ex Corde Ecclesiae. Quest’ultima è il principale riferimento normativo specifico, chiarisce l’identità e la missione delle Università Cattoliche, fornendo le norme generali che ne regolano l’attività.
A differenza delle Facoltà Ecclesiastiche, le Università Cattoliche fanno riferimento anche alla normativa del Paese dove sono situate e possono essere erette dall’autorità ecclesiastica locale. I titoli di studio rilasciati da queste Università appartengono dunque al sistema educativo del Paese in cui hanno sede.
Il Dicastero per la Cultura e l’Educazione ha il compito di custodire e promuovere l’insieme del patrimonio universitario cattolico, attraverso norme e orientamenti adeguati alle sfide del presente, nonché salvaguardando la comunione di ogni ateneo con la Chiesa Universale.
I compiti del Dicastero circa le Università cattoliche sono meno impegnativi rispetto alle Istituzioni accademiche ecclesiastiche. Infatti:
- un’Università cattolica può essere eretta o approvata, oltre che dal Dicastero, anche da una Conferenza Episcopale, da un’altra Assemblea della Gerarchia Cattolica, da un Vescovo diocesano, con il consenso del Vescovo anche da un Istituto Religioso o da altra persona giuridica pubblica, ed anche da altre persone ecclesiastiche o laiche, a norma della Ex Corde Ecclesiae, art. 3 (circa le Chiese orientali cf. CCEO, can. 642);
- gli statuti devono, perciò, essere approvati dalla rispettiva autorità;
La Costituzione Apostolica Ex Corde Ecclesiae conferma, in ogni caso, il diritto della Santa Sede di intervenire circa ogni Università cattolica o nei confronti delle autorità ecclesiastiche inferiori responsabili, ove ciò si renda necessario, nonché l’obbligo di ogni Università cattolica di “mantenere la comunione con la Chiesa universale e con la Santa Sede”, oltre che con le Chiesa locale.
Il Dicastero è particolarmente impegnato nel sollecitare le Conferenze Episcopali (o, nelle Chiese orientali, altre “Assemblea della Gerarchia Cattolica”) affinché, dove siano Università cattoliche, elaborino gli “Ordinamenti” applicativi locali i quali richiedono una revisione da parte della Congregazione, prima essere promulgati.