Gli ordinamenti degli studi, o le loro modifiche, devono essere formulati seguendo le indicazioni della Costituzione apostolica Veritatis gaudium ed essere presentati insieme agli Statuti e approvati dal Dicastero per la cultura ed educazione (cfr VG, 89, § 1, § 2). Come anche gli Statuti così anche gli ordinamenti degli studi delle nuove Facoltà per la prima volta verranno approvati ad experimentum per tre anni (cfr VG, art. 91).
Piani di studio devono essere elaborati con diligenza tenendo conto della finalità degli studi, del progresso scientifico. Si deve altresì verificare che nelle singole Facoltà si adotti il metodo scientifico rispondente alle esigenze proprie delle singole scienze e che si applichino i recenti metodi didattici e pedagogici per promuovere l'impegno personale degli studenti e la loro partecipazione attiva agli studi (cfr VG, art. 37, § 1). Importante che i programmi di studio i quali devono seguire gli studenti abbiano i risultati di apprendimento definiti. I risultati di apprendimento identificano ciò che lo studente conoscerà, capirà e sarà in grado di fare entro la fine di una formazione. Sono definiti come conoscenze, abilità e competenze che sono compilate in unità di risultati di apprendimento. Nella loro formulazione è opportuno di tenere a mente il Quadro delle Qualifiche della Santa Sede che offre un quadro generale al quale orientarsi.
I compiti, ai quali gli studenti si preparano, possono essere propriamente scientifici, come la ricerca e l'insegnamento, oppure piuttosto pastorali, e questa diversità si deve tenere in conto nell'ordinamento degli studi (cfr VG, Ord., art. 3). Nel piano di studio devono essere precisati i particolari requisiti per il conseguimento dei singoli gradi accademici (cfr VG, 79, § 3) nonché l’eventuale modalità dello studio: presenziale o a distanza e, in tale caso, anche se solo una parte dei corsi si svolgesse a distanza dovrà essere anch’essa approvata dal Dicastero (cfr VG, Ord., art. 33, § 2).
L’Ordinamento degli studi deve essere definito da ogni singola Facoltà che deve esporre quali cicli abbia e quali discipline siano insegnate come anche le lezioni nel ciclo istituzionale che si devono tenere obbligatoriamente e devono essere frequentate dagli studenti in maniera obbligatoria (cfr VG, art. 41) nonché quali esami o prove equivalenti debbano essere sostenute da essi alla fine del semestre o dell’anno (cfr VG, art. 43) e in qual modo gli esaminatori debbano esprimere il giudizio sui candidati (cfr VG, art, 34, § 1), quali siano i corsi opzionali ed relative esercitazioni, i seminari da frequentare (cfr VG, Ord., art. 31, 32, 66) e garantire che le lezioni e le esercitazioni siano distribuite opportunamente, di modo che sia promosso lo studio privato ed il lavoro personale sotto la guida dei Docenti (cfr VG, Ord., art. 33, § 1). Quanto al Dottorato, vengono precisate le modalità di pubblicazione della dissertazione (cfr VG, Ord., art. 36, § 2).