Statuti

STATUTI

Gli Statuti delle Istituzioni accademiche ecclesiastiche devono essere preparati secondo la Costituzione apostolica Veritatis gaudium e approvati dal Dicastero per la cultura e l’educazione (cfr VG, art. 87, art. 89, § 2).  Solo il Dicastero può dispensare da qualche articolo della summenzionata Costituzione o delle sue Ordinationes oppure dagli Statuti e dall’ordinamento degli studi approvati delle singole Università o delle Facoltà (cfr VG, art. 93, § 2). Le Università e le Facoltà possono per propria autorità istituire Regolamenti che, in osservanza degli Statuti, definiscono più in dettaglio la loro conduzione e i modi di agire (cfr VG, art. 7, § 2). Gli Statuti della Facoltà devono essere accompagnati dall’ordinamento degli studi (cfr VG, Ord., art. 48, § 1).

Gli Statuti e l’ordinamento degli studi delle nuove Facoltà all’inizio vengono approvati ad experimentum per un periodo di tre anni così che possono essere perfezionati in vista all’approvazione definitiva (cfr VG, art. 91).

Nella preparazione degli Statuti e dell’organizzazione degli studi si tengano presenti le Norme contenute nell’Appendice I di Norme applicative della Costituzione apostolica Veritatis gaudium. Quindi un'Università o di una Facoltà dovrà trattare precipuamente dei seguenti punti nei propri Statuti:

1.     Il nome, la natura e il fine dell'Università o della Facoltà (con una breve informazione storica nel proemio).

2.     Il governo - Il Gran Cancelliere; le Autorità accademiche personali e collegiali: quali i loro compiti precisi; quale il modo in cui debbano essere elette le Autorità personali e quale la durata della loro funzione; quale il modo dell'elezione delle Autorità collegiali e cioè dei membri dei Consigli, e per quanto tempo debbano rimanere in carica.

3.     I docenti - Quale debba essere il loro numero minimo in ogni singola Facoltà; in quali ordini si debbano distinguere sia i docenti stabili sia i non stabili; di quali requisiti debbano essere forniti; come debbano essere cooptati, nominati, promossi e cessare dalla loro funzione descrivendone i motivi e la procedura; i loro doveri e diritti.

4.     Gli studenti - I requisiti per la loro iscrizione; motivi e procedura della loro sospensione; i loro doveri e diritti.

5.     Gli officiali ed il personale amministrativo e di servizio - I loro doveri e diritti.

6.     I gradi accademici - Quali gradi saranno conferiti in ogni singola Facoltà ed a quali condizioni; altri titoli.

7.     I sussidi didattici e informatici - La biblioteca: come provvedere alla sua conservazione e al suo incremento; gli altri sussidi didattici ed i laboratori scientifici, se necessari.

8.     L'amministrazione economica - Il patrimonio dell'Università o della Facoltà, e la sua amministrazione; le norme circa gli onorari per le autorità, i docenti, gli officiali e circa le tasse degli studenti, nonché i sussidi economici ad essi destinati.

9.     I rapporti con le altre Facoltà, Istituti, ecc.