La Facoltà ecclesiastica è una Istituzione accademica canonicamente eretta o approvata dalla Santa Sede, in cui si coltiva ed insegna la dottrina cattolica o le scienze con essa collegate (cfr VG, art. 2, § 1). Queste Facoltà hanno il diritto di conferire i gradi accademici per autorità della Santa Sede. Tali gradi hanno il valore canonico (cfr VG, art. 6). L’erezione o l’approvazione canonica delle Facoltà ecclesiastiche è riservata al Dicastero (cfr VG, art. 5). Anche nel caso di una Facoltà ecclesiastica appartenente a un’Università civile spetta al Dicastero concedere con decreto la personalità giuridica (cfr VG, art. 62, §4). Se dovessero rilasciare i gradi accademici sia canonici che civili, tali Facoltà comunque devono osservare le prescrizioni della Costituzione apostolica Veritatis gaudium (cfr VG, art. 8).
Le Facoltà ecclesiastiche hanno il compito secondo propria natura e mediante la ricerca di coltivare e promuovere le proprie discipline rispondendo ai nuovi interpellativi dal contesto socio culturale, formare gli studenti nella disciplina rispettiva e secondo la dottrina cattolica cosi che abbiano le competenze adeguate per affrontate i loro compiti lavorali, aiutare la Chiesa universale e quelle particolari in tutta l’opera dell’evangelizzazione (cfr VG, art. 3). Per la sana crescita della Facoltà è di vitale importanza che la Conferenza episcopale locale si interessi ad essa (cfr VG, Ord., art. 5).
Perchè sia eretta o approvata la Facoltà ecclesiastica e perchè il Dicastero possa pronunciarsi circa l’opportunità di tale atto (cfr VG, Ord., art. 48, § 2) è necessario che siano adempiuti tutti i requisiti stabiliti dalla Costituzione apostolica Veritatis gaudium e sia ascoltato anche il parere del Vescovo diocesano o eparchiale e della Conferenza Episcopale, nonché degli esperti, specialmente delle Facoltà più vicine (cfr VG, art. 62, § 1).
Come indicato nella Costituzione apostolica Veritatis gaudium, Ordinationes, art. 48, § 1, i requisiti per l’erezione di una Facoltà ecclesiastica sono seguenti:
a) se ne dimostri la necessità o la vera utilità, a cui non sia possibile soddisfare mediante affiliazione o aggregazione o incorporazione;
b) esistano i requisiti necessari, dei quali i principali sono:
1° il numero dei docenti stabili e la loro qualifica, conformemente alla natura ed alle esigenze della Facoltà;
2° un congruo numero di studenti;
3° la biblioteca e gli altri sussidi scientifici, e le aule scolastiche;
4° risorse economiche realmente sufficienti all'Università o alla Facoltà;
c) siano esibiti gli Statuti, insieme con l’ordinamento degli studi e che siano conformi alla Costituzione apostolica Veritatis gaudium e relative Norme applicative.
Se una Facoltà ecclesiastica non adempie più le condizioni richieste per la sua erezione o approvazione, spetta al Dicastero avvertire il Gran Cancelliere e le autorità accademiche interessate. Per non adempienza, e dopo aver sentito il parere del Vescovo diocesano o eparchiale e della Conferenza Episcopale, il Dicastero possa sospendere dai diritti accademici, revocare l’approvazione o sopprimere l’istituzione (cfr VG, art. 67).
Le Facoltà ecclesiastiche sono di regola sottoposte anche alla valutazione dell’Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e Facoltà ecclesiastiche (AVEPRO) (cfr VG, Ord., art. 1, § 2). Essa valuta le procedure e dei criteri applicati dalle Facoltà anche in relazione agli standard internazionali. Tuttavia, l'accreditamento delle istituzioni accademiche ecclesiastiche, sulla base delle informazioni raccolte anche attraverso il processo di valutazione, è sempre di competenza del Dicastero, così come eventuali decisioni amministrative inerenti le istituzioni erette dalla Santa Sede. Dicastero si riserva il diritto di intervenire, se necessario, a seguito delle informazioni emerse dai rapporti di valutazione istituzionale.
Le Facoltà ecclesiastiche oltre alla tipologia settoriale degli studi ovvero, Teologia, Diritto Canonico, Filosofia e altre scienze (cfr VG, art. 85, Ord., art. 70) si differenziano una dall’altra anche al livello giuridico: può essere una Facoltà ecclesiastica sui iuris, all’interno di un’Università cattolica oppure una Facoltà ecclesiastica all’interno di un’altra Università civile (cfr VG, art. 2, § 2). La Facoltà ecclesiastica sui iuris godono ipso iure della personalità giuridica pubblica (cfr VG, art. 62, § 3). Tutte queste Istituzioni accademiche sparse per il mondo costituiscono un unico sistema degli studi della Santa Sede.