L’erezione o l’approvazione di una Università ecclesiastica o Ateneo ecclesiastico spetta al Dicastero per la cultura e l’educazione (cfr VG, art. Art. 62, § 1).
Quindi, una Università ecclesiastica è una Istituzione accademica eretta o approvata direttamente dalla Santa Sede, composta da tre principali Facoltà ecclesiastiche (Teologia, Filosofia e Diritto Canonico) e da almeno un’altra Facoltà ecclesiastica (cfr VG, Ord., art. 70). Mentre Ateneo ecclesiastico è una Istituzione accademica ecclesiastica che si differenzia dall’Università ecclesiastica in quanto ha meno di quattro Facoltà ecclesiastiche (cfr VG, art. Art. 62, § 2).
In entrambi i casi si tratta un’istituzione accademica che si occupa, specificatamente, della rivelazione cristiana e delle discipline correlate ad essa e alla missione evangelizzatrice della Chiesa come promulgato nella Costituzione Apostolica Veritatis gaudium.