Natura
Università, Atenei, Facoltà e altre Istituzioni accademiche ecclesiastiche, da una parte “si occupano particolarmente della Rivelazione cristiana e di quelle discipline che ad essa sono connesse”, dall’altra parte promuovano altre scienze “che, pur non avendo una particolare connessione con la Rivelazione cristiana, possono tuttavia giovare molto all'opera dell'evangelizzazione”. Esse, proprio sotto questo aspetto, “dalla Chiesa sono considerate e vengono erette come Facoltà ecclesiastiche, ed hanno quindi un rapporto del tutto particolare con la Sacra Gerarchia” (Sap. Chr. Proem. II).
Gli scopi affidati alle istituzioni di studi superiori ecclesiastici sono:
- di approfondire i diversi settori delle scienze, cosiddette, ecclesiastiche;
- ha compito di preparare con particolare cura i propri aspiranti al ministero sacerdotale, all'insegnamento delle scienze sacre, ai compiti più difficili dell'apostolato;
- di “aiutare attivamente, secondo la propria natura e in stretta comunione con la Gerarchia, sia le Chiese particolari sia quella universale in tutta l'opera dell'evangelizzazione”.
Legislazione
Queste Istituzioni sono governate da una legislazione accademica comune in tutto il mondo, basata sul Codice di Diritto Canonico (CIC cann. 815-821), sulla Costituzione Apostolica Veritatis gaudium e sulle Norme applicative (Ordinationes) ed i Decreti particolari del Dicastero.
Secondo questa legislazione, i compiti del Dicastero verso le Università e Facoltà ecclesiatiche sono più impegnativi che per le Università cattoliche:
- esse possono essere costituite soltanto se erette dal Dicastero o da esse approvate;
- conferiscono i gradi accademici per autorità della Santa Sede; pertanto nessuna Università o Facoltà, che non sia eretta o approvata dal Dicastero, può validamente conferire gradi accademici con effetti canonici nella Chiesa;
- le singole Università e Facoltà ecclesiastiche devono avere i propri statuti e il piano di studi approvati dal Dicastero;
- al Dicastero compete la loro superiore direzione;
- il Rettore o il Preside sono nominati, o almeno confermati, dal Dicastero;
- tutti i docenti, prima che sia loro conferita la nomina a stabili o siano promossi al più alto ordine didattico, o in entrambi i casi, a secondo di quanto è precisato negli statuti, hanno bisogno del “nulla osta” del Dicastero.
Occorre, comunque, avere presente che le Facoltà ecclesiastiche, che fanno parte delle Università cattoliche, sono rette dalla Costituzione Apostolica Veritatis gaudium.