Dicastero per la Cultura e l'Educazione Dicastero per la Cultura e l'Educazione
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    La Costituzione apostolica Veritatis gaudium prevede che, oltre ai gradi accademici conferiti per autorità della Santa Sede, una Facoltà canonicamente eretta o approvata possa conferire altri Titoli nel rispetto dell'unità del sistema di Educazione Superiore della Santa Sede (cfr, VG, art. 52).

    Tale diversificazione dell’offerta formativa della Santa Sede è nata dall’attenzione alle nuove domande formative provenienti dalla realtà e dagli studenti stessi e si colloca in continuità con un principio guida cruciale per il mondo attuale, cioè la flessibilità e la creatività.

    In una società in cui l’adeguamento alle esigenze di flessibilità e di creatività, come pure di competitività, è divenuta una logica dominante, le Università in genere e ancora più quelle ecclesiastiche sono chiamate a dare risposte adeguate e di altissimo profilo culturale, sia nell’ambito della formazione e preparazione professionale degli studenti, sia nell’ambito della ricerca e dell’avanzamento della scienza.

    Tuttavia, nel disegnare tali percorsi formativi alla luce delle nuove istanze di internazionalizzazione e di comparabilità dei Titoli nonché riconoscimento dei periodi di studio, è importante tenere in mente uniformità e coerenza del Sistema di Educazione Superiore della Santa Sede. Le istituzioni accademiche erette o approvate dalla Santa Sede per la loro natura si collegano strettamente alla missione evangelizzatrice della Chiesa, poiché vi si approfondiscono con metodo scientifico i diversi settori delle scienze sacre.

    Quindi, prima che una Facoltà o Università, oltre ai gradi accademici conferiti per Autorità della Santa Sede, possa conferire altri Titoli, è necessario:

    • che il Dicastero per la Cultura e l’Educazione abbia dato il nulla osta (lat. Nihil obstat) per il conferimento del rispettivo Titolo;
    • che il rispettivo ordinamento degli studi stabilisca la natura del Titolo, indicando espressamente che non si tratta di un grado accademico conferito per autorità della Santa Sede;
    • che lo stesso Diploma dichiari che il Titolo non è conferito per autorità della Santa Sede (VG, Ord., art. 41);

    Prima di dare il nulla osta (lat. Nihil obstat), il Dicastero valuterà, oltre all'ordinamento degli studi presentato secondo l'ordine indicato nell'Appendice I all'art. 7 delle Norme Applicative, i seguenti aspetti:

    • la coerenza con il profilo professionale/settoriale e con l'ispirazione particolare/carismatica della Facoltà (cfr VG, art. 3, § 1);
    • la necessità e l'utilità di una tale formazione accademica che deve aiutare attivamente, secondo la propria natura e in stretta comunione con la Gerarchia, sia le Chiese particolari sia quella universale in tutta l'opera dell'evangelizzazione (VG, art. 3, § 3);
    • la legislazione di riferimento e le eventuali prassi regionali;
    • chi sono le autorità competenti;
    • le risorse umane (numero, competenza specifica nel campo, ecc.);
    • i materiali necessari;
    • la verifica della qualità.

    È importante notare che i programmi di altri Titoli devono includere dai 30 e più crediti formativi comparabili/ECTS o l'equivalente di un semestre o più di studi universitari a tempo pieno, secondo le condizioni previste dalla legislazione canonica.

    Questi altri Titoli, pur avendo ricevuto il nulla osta (lat. Nihil obstat) del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, sono Titoli propri della Istituzione e non hanno alcun valore canonico. Pertanto, in quanto tali, non possono essere vidimati dal medesimo Dicastero e o da altri Dicasteri della Santa Sede o dalle varie Nunziature Apostoliche.

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