Il nulla osta (lat. Nihil obstat) della Santa Sede è la dichiarazione che, a norma della Costituzione vigente e degli Statuti particolari, non esiste alcun impedimento alla nomina proposta Essa di per sé non comporta un diritto ad insegnare (cfr VG, Ord., 21, § 1). Se poi esiste un qualche impedimento, esso deve essere comunicato al Gran Cancelliere, il quale ascolterà su ciò il Docente (cfr VG, Ord., art. 21, § 2). Qualora la nomina dei Docenti stabili investa le Autorità civili, le Facoltà che si trovano sotto un particolare regime concordatario seguano in questo caso le norme in esso stabilite.
Tutti i Docenti, prima che sia loro conferita la nomina a stabili o siano promossi al più alto ordine didattico, o in ambedue i casi, a seconda di quanto è precisato negli Statuti, hanno bisogno del nulla osta (lat. Nihil obstat) della Santa Sede (cfr VG, art. 27, § 2). Il Gran Cancelliere propone al Dicastero per la Cultura e l’Educazione i nomi dei Docenti per i quali viene chiesto il nulla osta (lat. Nihil obstat) (cfr VG, Ord., art. 9).
Coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale devono ricevere, dopo aver emesso la professione di fede, la missione canonica dal Gran Cancelliere o da un suo delegato (cfr VG, art. 27, § 1, Ord., art. 9); essi, infatti, non insegnano per Autorità propria, ma in forza della missione ricevuta dalla Chiesa. Gli altri Docenti, invece, che insegnano altre discipline, devono ricevere l'autorizzazione ad insegnare (venia docendi) dal Gran Cancelliere o dal suo delegato (cfr VG, art. 27, § 1). I medesimi possono anche revocare l’autorizzazione ad insegnare o la missione canonica ai Docenti, secondo le norme della Costituzione Veritatis gaudium.
Nel caso dei Docenti appartenenti ad altre Chiese e comunità ecclesiali, cooptati secondo le norme della competente Autorità ecclesiastica l’autorizzazione ad insegnare viene data anche dal Gran Cancelliere. Però tali Docenti non possono insegnare i corsi di dottrina nel primo ciclo, possono insegnare altre discipline e nel secondo ciclo, essi possono essere chiamati come docenti invitati (cfr VG, Ord., art. 20, § 1).
Nel caso in cui si tratti di Sacerdoti diocesani e di Religiosi e loro equiparati, per diventare Docenti in una Facoltà e per rimanervi, devono avere il consenso del proprio Ordinario diocesano o del Superiore, e si devono osservare le norme stabilite a questo riguardo dalla competente Autorità Ecclesiastica (cfr VG, Ord., art. 25).