AGGREGAZIONE

L’aggregazione è un istituto giuridico con il quale si crea un vincolo tra una Facoltà ecclesiastica canonicamente eretta o approvata dalla Santa Sede ed un Istituto di Studi Superiori per trasmettere e coltivare quel sapere relativamente al primo (Baccalaureato - lat. Baccalaureatus) ed il secondo (la Licenza - lat. Licentia) Ciclo. Ed i due Cicli di studio sono ordinati secondo le prescrizioni della Costituzione apostolica Veritatis gaudium. Ne consegue che la natura degli studi del primo e secondo Ciclo nell’Istituto aggregato è propriamente accademica e scientifica.

Il grado conferito è lo stesso che viene conferito nella Facoltà aggregante al compimento del primo e secondo Ciclo. La denominazione canonica Baccalaureato (lat. Baccalaureatus) o la Licenza (lat. Licentia) può essere accompagnata da un’altra dicitura secondo la prassi universitaria civile del luogo purché, a) corrisponda realmente al Baccalaureato e alla Licenza canonici, anzitutto rispetto all’ampiezza dei relativi studi; b) non sussista alcun equivoco né con i gradi omonimi civili del luogo né con la denominazione del grado canonico di terzo Ciclo, ossia il Dottorato (cfr VG, art. 46-47). L’eventuale denominazione locale ha bisogno dell’approvazione del Dicastero per la Cultura e l’Educazione (Istruzione sull'aggregazione di Istituti di studi superiori, 8 dicembre 2020, art. 15).

Il Diploma di Baccalaureato (1° Ciclo) e di Licenza (2° Ciclo) accompagnato dal Diploma Supplement è rilasciato dalla Facoltà alla quale Istituto è aggregato, con appositi timbri e le firme delle Autorità della Facoltà e di cui il nome deve apparire sul documento del conferimento (Istruzione sull'aggregazione di Istituti di studi superiori, 8 dicembre 2020, artt. 13-14). Mentre all’Istituto aggregato spetterà rilasciare ulteriori documenti (per esempio il Transcript of records, dove si attestano gli esami sostenuti) (Istruzione sull'aggregazione di Istituti di studi superiori, 8 dicembre 2020, artt. 16).

L’aggregazione è concessa ad un Istituto, che ha avuto l’approvazione dell’Ordinario del luogo e della Conferenza Episcopale, tramite Decreto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione dalla quale vengono approvati anche gli Statuti dell’Istituto redatti in modo analogo a quelli della Facoltà a cui è aggregato e l’ordinamento degli studi, distinto nei singoli anni, con il numero totale degli ECTS o crediti formativi comparabili per ciascuna disciplina (cfr VG, art. 41-42; Ord., art. 30). Il decreto concede espressamente all’Istituto aggregato la personalità giuridica canonica pubblica, se fino a quel momento non la possedeva già e di norma essa viene concessa per la prima volta ad quinquennium experimenti gratia. Successivamente il rinnovo, se ci sono tutti requisiti, si fa ogni cinque anni. Se le condizioni accademiche dell’Istituto, con particolare riferimento al numero degli studenti e dei docenti, nonché alla qualità scientifica, non soddisfano i requisiti necessari, l’aggregazione può essere sospesa o revocata dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione (Istruzione sull'aggregazione di Istituti di studi superiori, 8 dicembre 2020, art. 20). Prima che si conceda l’aggregazione tramite decreto, è richiesto per i docenti dell’Istituto da aggregare il nihil obstat ad docendum dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione (Istruzione sull'aggregazione di Istituti di studi superiori, 8 dicembre 2020, art. 21, § 1).

La richiesta di aggregazione o del suo rinnovo è presentata dal Gran Cancelliere della Facoltà a cui si aggregga, dopo che il Consiglio accademico ha esaminato ed approvato lo stato degli studi dell’Istituto da aggregare (Istruzione sull'aggregazione di Istituti di studi superiori, 8 dicembre 2020, art. 12). L’esame diligente dello stato degli studi comprende: a) il programma integrale degli studi distinti per anno, con l’indicazione delle ore richieste per ciascuna disciplina; b) il curriculum vitae, studiorum et operum di tutti i Docenti; c) il numero degli Studenti distinti per i singoli anni; d) sussidi scientifici, informatici e tecnici audiovisivi adatti e in primo luogo una biblioteca rispondente alle necessità accademiche del primo e secondo Ciclo.

L’Istituto aggregato tra le Autorità possiede anche il moderatore dell’Istituto collegato che è, di norma, il Vescovo o l'Eparca del luogo dove ha sede l'Istituto. Se esso si trova all'interno di un'Università ecclesiastica, il ruolo del Moderatore è svolto dal Rettore Magnifico. I compiti del Moderatore vengono definiti negli Statuti.