Il collegamento è un istituto giuridico con il quale si crea un vincolo tra una Facoltà ecclesiastica ed un Istituto di Studi Superiori.
Il Dicastero per la Cultura e l’Educazione su richiesta del Gran Cancelliere della Facoltà a quale Istituto intende essere collegato emana il Decreto concernente l'erezione dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose. Il decreto concede espressamente all’Istituto la personalità giuridica canonica pubblica, se fino a quel momento non la possedeva già e di norma essa viene concessa ad tempus et ad experimentum. Per l’erezione di un Istituto Superiore di Scienze Religiose è necessario il benessere della Conferenza Episcopale Nazionale o ad un'altra Assemblea della Gerarchia Cattolica competente per la pianificazione degli Istituti nel territorio. Se l’Istituto risultasse gravemente inadempiente per quanto concerne l'osservanza dei requisiti spetta al codesto Dicastero sospendere ad tempus il riconoscimento dell’Istituto (Cfr Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose, 28 giugno 2008, art. 44).
L’Istituto Superiore di Scienze Religiose è una Istituzione accademica ecclesiastica finalizzata alla formazione dei fedeli, laici e religiosi. Essa offre un percorso di studio solo di primo e/o secondo Ciclo ed è collegata ad una Facoltà ecclesiastica di Teologia. Essa assume la responsabilità accademica del medesimo Istituto circa il livello accademico e l'idoneità al raggiungimento delle sue finalità (Cfr Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose, 28 giugno 2008, art. 4, art. 5 c)).
La documentazione del conferimento del grado accompagnata dal Diploma Supplement viene rilasciato agli studenti dalla Facoltà di Teologia a cui il singolo Istituto è collegato. Al termine del primo Ciclo viene rilasciato il Baccalaureato in Scienze Religiose e al termine del secondo Ciclo la Licenza in Scienze Religiose, con specificazione dell'indirizzo di specializzazione (Cfr Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose, 28 giugno 2008, art. 26). All’Istituto spetta rilasciare ulteriori documenti (ad esempio, attestato con i corsi e gli esami sostenuti). I gradi accademici, nello Statuto dei singoli ISSR, possono essere espressi anche con altri nomi, se non è vietato e tenuto conto della normativa degli studi accademici della regione, purché sia indicata con chiarezza la loro equivalenza con i gradi accademici sopra menzionati e sia salvaguardata l'uniformità tra gli ISSR dello stesso Paese (Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose, 28 giugno 2008, art. 27). L’eventuale denominazione locale ha bisogno dell’approvazione del Dicastero per la Cultura e l’Educazione.
Gli ISSR si differenziano anche sia dai vari tipi di Facoltà ecclesiastiche autonome che possono essere canonicamente erette, sia da tutte quelle iniziative per la formazione teologica, di livello non accademico, che vengono promosse con grande impegno nelle Chiese particolari: quali, per esempio, le Scuole diocesane di formazione teologica o Istituti non-accademici altrimenti denominati (Cfr Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose, 28 giugno 2008, 5).