I gradi accademici per autorità della Santa Sede vengono conferiti solamente dalle Facoltà canonicamente erette o approvate da essa (cfr VG, art. 2, § 1Ord., art. 35). Questi gradi hanno il valore cosiddetto canonico (cfr VG, art. 6). Se la Facoltà non è stata eretta dalla Santa Sede i gradi accademici non sono i gradi canonici. Tuttavia per la speciale concezione della Santa Sede possono avere alcuni determinati effetti canonici (cfr VG, art. 9, § 1).

Le Facoltà ecclesiastiche erette o approvate dalla Santa Sede all’interno di Università non ecclesiastiche, le quali conferiscano gradi accademici sia canonici sia civili, devono osservare le prescrizioni della Costituzione Veritatis gaudium, tenuto conto delle convenzioni stipulate dalla Santa Sede con i diversi Paesi o con le stesse Università (cfr VG, art. 8), senza pregiudicare i tentativi di collaborazione con le Istituzioni accademiche del luogo.