Un programma congiunto è un progetto condiviso di studio, basato su un preciso programma sul quale due o più istituzioni accademiche operano in sinergia come se fossero un’unica istituzione quindi offerto congiuntamente, che porta a un titolo doppio, titoli multipli, o un titolo congiunto. Per realizzare un tale progetto è necessario un accordo specifico e un programma approvato dalle istituzioni interessate e dalle relative Autorità statali.
Sul livello ministeriale dei paesi facenti parte dello Spazio Europeo di Istruzione Superiore (European Higher Education Area – EHEA), si è sottolineata ripetutamente l'importanza della dimensione Europea dell’Istruzione Superiore e dell’occupabilità dei laureati, e si chiede che incrementi lo sviluppo di programmi congiunti del primo, secondo e terzo ciclo offerti nelle istituzioni accademiche di paesi diversi. Le ragioni, perché sia raccomandata questa collaborazione a livello internazionale sono le seguenti:
- concentrare le risorse umane, scientifiche ed economiche per evitare tanti sprechi;
- creare proposte di specializzazioni di studi che un istituto accademico da solo non può realizzare;
- offrire occasioni congiunte di studio finalizzate a promuovere la mobilità degli studenti;
- evitare il più possibile gli ostacoli attuali al riconoscimento dei titoli e quindi favorire la spendibilità dei titoli.
La Raccomandazione sul riconoscimento dei Diplomi congiunti e del memorandum esplicativo del giugno 2004 - il quale fu rivisto nel febbraio 2016 (“Revised Recommendation on the Recognition of Joint Degrees and Explanatory Memorandum”, documento adottato dal Comitato della Convenzione di Lisbona per il riconoscimento delle qualifiche di Educazione Superiore) - definisce il titolo congiunto come un termine generico. Tali programmi che conducono ai titoli congiunti hanno in comune i seguenti elementi:
- i programmi sono sviluppati congiuntamente da almeno due istituti di istruzione superiore;
- gli studenti di ciascuna istituzione partecipante prendono parte al programma di studi di un'altra istituzione;
- la permanenza degli studenti presso le istituzioni partecipanti dovrebbe costituire una parte sostanziale del programma;
- sono riconosciuti i periodi di studio e gli esami superati presso le istituzioni partner in modo completo e automatico;
- le istituzioni partner elaborano congiuntamente il programma di studio e collaborano nell’ammissione ed esami;
- al termine del percorso di studi, agli studenti viene rilasciato un titolo congiunto in forma di un unico documento (congiunto).
Per le istituzioni accademiche della Santa Sede in tutto il mondo, i programmi congiunti possono essere uno strumento in più che favorisca un rilancio del contributo degli studi ecclesiastici a una Chiesa in uscita missionaria (cfr VG Proemio, 4 a) e come indicato dalla Costituzione apostolica Veritatis gaudium, rispondere alla chiamata di:
- fare il dialogo a tutto campo (VG Proemio, 4 b);
- favorire l’inter- e la trans-disciplinarietà (VG Proemio 4 c);
- la necessità urgente di “fare rete” tra le diverse istituzioni che, in ogni parte del mondo, coltivano e promuovono gli studi ecclesiastici, attivando con decisione le opportune sinergie anche con le istituzioni accademiche dei diversi Paesi e con quelle che si ispirano alle diverse tradizioni culturali e religiose, dando vita al contempo a centri specializzati di ricerca finalizzati a studiare i problemi di portata epocale che investono oggi l’umanità, giungendo a proporre opportune e realistiche piste di risoluzione (VG Proemio 4 d);
- e infine nel rilanciare gli studi ecclesiastici assecondare l’esigenza di imprimere un nuovo impulso alla ricerca scientifica condotta nelle nostre Università e Facoltà ecclesiastiche (cfr VG Proemio, 5).
Quando si progetta un programma congiunto che mira al rilascio di un titolo congiunto o doppio, cioè anche ad attribuire gli effetti canonici del grado ecclesiastico, sempre si deve chiedere l’approvazione del Dicastero per la Cultura e l’Educazione. Quando si progettano i programmi congiunti che mirano al rilascio di altri titoli di cui nessuno sia canonico, si deve comunque chiedere il nulla osta (lat. Nihil obstat) del Dicastero per la Cultura e l’Educazione (VG art. 52).
I criteri di accesso e di ammissione a tali programmi sono gli stessi per l’accesso e l'ammissione ai programmi per i gradi canonici. Valgono i criteri previsti nella vigente normativa canonica e indicati negli Statuti. Mentre per gli altri Titoli è necessario adottare i criteri di ammissione agli studi universitari vigente dove risiede la Facoltà ecclesiastica.
Quando si chiede l’approvazione o il nulla osta (lat. Nihil obstat), la prassi del Dicastero prevede:
1) la richiesta formale del Gran Cancelliere dell’istituzione ecclesiastica interessata;
2) l’accordo tra due o più istituzioni accademiche interessate venga sottoposto al Dicastero prima di essere firmato dalle rispettive istituzioni accademiche coinvolte nel progetto. L’accordo dovrà precisare chiaramente:
- l’impostazione e le tappe dell’iter accademico che si intende seguire,
- gli aspetti organizzativi ed economici
- l’indicazione chiara della tipologia del Diploma che lo studente otterrà alla fine del percorso compiuto con successo, accompagnato dal Diploma Supplement che descriverà chiaramente i vari componenti dei corrispondenti Titoli nazionali in relazione ai sistemi educativi nell’ambito dei quali sono stati conseguiti;
3) la descrizione della reale opportunità di promuovere un programma congiunto;
4) la relativa documentazione sull’offerta formativa: nel caso dei titoli congiunti il programma di studio congiunto nonché i Docenti coinvolti e nel caso dei Dottorandi il progetto di ricerca.
Quando si progettano i percorsi congiunti è importante che venga tenuto in mente il Quadro delle Qualifiche, sia quello della Santa Sede sia quello al quale appartengono le altre istituzioni accademiche coinvolte nel progetto.
La tipologia dei titoli rilasciati dopo il conseguimento del programma congiunto dipenda dalle caratteristiche del programma e del livello di integrazione raggiunti nella progettazione e realizzazione del curriculum cui si riferiscono. Quindi dopo il completamento di un programma congiunto il laureato può, secondo la tipologia, ottenere:
- un unico Titolo di una delle istituzioni interessate e con la denominazione del sistema di appartenenza, cioè come viene chiamato nazionalmente,
- più Titoli distinti, denominati “Titoli doppi” (Double degree) o titoli “multipli”,
- e/o un unico documento che rilascia un “Titolo congiunto” (Joint degree).