Ufficio del Decano è una autorità personale la qui la nomina o conferma spetta al Dicastero per la Cultura e l’Educazione (cfr VG, art. 18).
Il Gran Cancelliere propone al Dicastero il candidato da nominare come Decano di una Facoltà ecclesiastica. Una volta nominato o confermato dal Dicastero il Decano fa la professione della fede presso il Gran Cancelliere (cfr VG, Ord., art. 9). Si raccomanda che le Autorità accademiche siano scelte tra persone veramente esperte della vita universitaria (cfr VG, art. 17).
Negli Statuti viene stabilita la durata della carica, in qual modo e per quante volte sia possibile la conferma nella stessa (cfr VG, art. 16).
Il Decano è colui che sta a capo di una Facoltà ecclesiastica facente parte di un'Università (cfr VG, Ord., 15, § 1).
Al suo ufficio spetta di:
- promuovere e coordinare tutta l'attività della Facoltà, specialmente riguardo agli studi, e provvedere tempestivamente alle sue necessità;
- convocare il Consiglio di Facoltà e presiederlo;
- ammettere o dimettere, a nome del Rettore, gli studenti, a norma degli Statuti;
- riferire al Rettore ciò che vien fatto o proposto dalla Facoltà;
- dare esecuzione a quanto è stabilito dalle Autorità superiori;
- aggiornare in forma elettronica almeno una volta all’anno i dati dell’istituzione presenti nella Banca Dati del Dicastero per la Cultura e l’Educazione (cfr VG, Ord., art. 17).