Ufficio del Preside è una autorità personale la qui la nomina o conferma spetta al Dicastero per la Cultura e l’Educazione (cfr VG, art. 18). Il Gran Cancelliere propone al Dicastero il candidato da nominare come Preside. Una volta nominato o confermato dal Dicastero il Preside fa la professione di fede presso il Gran Cancelliere (cfr VG, Ord., art. 9). Si raccomanda che le Autorità accademiche siano scelte tra persone veramente esperte della vita universitaria (cfr VG, art. 17).
Negli Statuti viene stabilito in qual modo il Preside debba collaborare con le Autorità personali e quelle collegiali rispettando scrupolosamente il principio di collegialità soprattutto nelle questioni più importanti e, segnatamente, in quelle accademiche, che goda di quel potere che effettivamente conviene al suo Ufficio (cfr VG, art. 19).
Il Preside è colui che sta a capo di un Istituto o di una Facoltà sui iuris (cfr VG, Ord., 15, § 1).
Al suo ufficio spetta:
- dirigere, promuovere e coordinare tutta l'attività della comunità accademica;
- rappresentare l'Istituto o la Facoltà sui iuris;
- convocare i Consigli di Istituto o di Facoltà sui iuris, e presiederli a norma degli Statuti;
- sorvegliare l'amministrazione economica;
- riferire al Gran Cancelliere sugli affari più importanti;
- vigilare affinché siano aggiornati in forma elettronica ogni anno i dati dell’istituzione presenti nella Banca Dati del Dicastero per la Cultura e l’Educazione. (cfr VG, Ord., art. 16).