Ufficio del Rettore è una autorità personale di qui la nomina o la conferma spetta al Dicastero per la Cultura e l’Educazione (cfr VG, art. 18). Il Gran Cancelliere propone al Dicastero il candidato da nominare come Rettore. Una volta nominato o confermato dal Dicastero, il Rettore fa la professione della fede presso il Gran Cancelliere (cfr VG, Ord., art. 9). Si raccomanda che le Autorità accademiche siano scelte tra persone veramente esperte della vita universitaria (cfr VG, art. 17).
Negli Statuti viene stabilito in qual modo il Rettore debba collaborare con le Autorità personali e quelle collegiali rispettando scrupolosamente il principio di collegialità soprattutto nelle questioni più importanti e, segnatamente, in quelle accademiche, che goda di quel potere che effettivamente conviene al suo Ufficio (cfr VG, art. 19).
Il Rettore è colui che sta a capo dell'Università (cfr VG, Ord., 15, § 1).
Al suo ufficio spetta:
- dirigere, promuovere e coordinare tutta l'attività della comunità accademica;
- rappresentare l'Università;
- convocare i Consigli di Università e presiederli a norma degli Statuti;
- sorvegliare l'amministrazione economica;
- riferire al Gran Cancelliere sugli affari più importanti;
- vigilare affinché siano aggiornati in forma elettronica ogni anno i dati dell’istituzione presenti nella Banca Dati del Dicastero per la Cultura e l’Educazione (cfr VG, Ord., art. 16).