DIRETTORE DI ISTITUTO COLLEGATO

Il Direttore è una Autorità propria dell’Istituto collegato (affiliato, aggregato, incorporato, ISSR). Viene nominato dal Gran Cancelliere della Facoltà al quale è collegato l’Istituto dopo aver ricevuto il nulla osta (lat. Nihil obstat) dal moderatore del medesimo Istituto per la sua nomina. Per il Direttore, si richiede che sia scelto fra i Docenti stabili. La durata della cadenza è di cinque anni e può essere confermato nel suo Ufficio una sola volta consecutivamente.

A lui compete:

  • rappresentare l'Istituto davanti al Moderatore, alle Autorità accademiche della Facoltà al quale Istituto è collegato e alle Autorità civili;
  • dirigere e coordinare l'attività dell'Istituto, particolarmente sotto l'aspetto disciplinare, dottrinale ed economico;
  • convocare e presiedere le varie sessioni del Consiglio d'Istituto;
  • presenziare alle assemblee degli studenti di persona o per delega;
  • redigere la relazione quinquennale sulla vita e l'attività dell'Istituto;
  • firmare i Diplomi dei gradi accademici dell'Istituto, insieme con il Preside (Decano) della Facoltà al quale Istituto è collegato e con il Moderatore;
  • esaminare le richieste e i ricorsi dei Docenti e degli studenti, prospettando, nei casi più gravi non risolti dal Consiglio d'Istituto, la soluzione al giudizio della Facoltà a quale è collegato Istituto.
  • è compito del Direttore trasmettere al Decano della Facoltà a quale è collegato Istituto (cfr VG, Ord., art. 17, 6°), in forma elettronica, quanto sarà necessario per l'aggiornamento annuale della Banca Dati del Dicastero per la Cultura e l’Educazione.