GRAN CANCELLIERE

Gran Cancelliere delle Facoltà ecclesiastiche

Il Gran Cancelliere rappresenta la Santa Sede presso l'Università o la Facoltà ecclesiastica,  e così pure questa presso la Santa Sede, ne promuove la buona salute e il progresso, ne favorisce la comunione con la Chiesa sia particolare sia universale, assicurando così la sua piena ecclesialità (cfr VG, art. 12). Egli è il Prelato Ordinario da cui l'Università o Facoltà dipende giuridicamente, a meno che la Sede Apostolica non abbia stabilito diversamente (cfr VG, art. 13).

Godendo di potestà ordinaria, egli rappresenta l’unità e a questa conduce tutti i membri della Comunità accademica; perciò conferisce o revoca l'autorizzazione ad insegnare o la missione canonica ai Docenti, secondo le norme della Costituzione Veritatis gaudium, e riceve la professione di fede del Rettore o del Preside. A sua volta propone al Dicastero per la Cultura e l’Educazione i nomi sia di chi deve essere nominato o confermato Rettore o Preside, sia dei Docenti per i quali deve esser chiesto il nulla osta (lat. Nihil obstat); la informa poi circa gli affari più importanti e invia ogni cinque anni una relazione particolareggiata intorno alla situazione accademica, morale ed economica dell'Università o la Facoltà (cfr VG, Ord., art. 9).

Se il Gran Cancelliere è diverso dall'Ordinario del luogo in cui è sita l’Università o la Facoltà, si stabiliscono norme, in base alle quali ambedue possano adempiere al proprio compito in modo concorde (cfr VG, art. 14). L'Ordinario del luogo, infatti, avendo la responsabilità della vita pastorale nella sua diocesi, qualora venga a conoscenza che nell'Università o la Facoltà, di cui non è Gran Cancelliere, si verifichino fatti contrari alla dottrina, alla morale o alla disciplina ecclesiastica, avverte il Gran Cancelliere, perché provveda; se il Gran Cancelliere non provvede, egli è libero di ricorrere alla Santa Sede, salvo l'obbligo di provvedere direttamente egli stesso nei casi più gravi o urgenti, che costituiscano un pericolo per la propria diocesi (cfr VG, Ord., art. 11).

 

Gran Cancelliere degli Istituti ecclesiastici

Al Gran Cancelliere spetta di accertare che:

  • gli Statuti dell’Istituto siano redatti in modo analogo a quelli della Facoltà (cfr VG, Ord., Appendice I all'art. 7);
  • l’ordinamento degli studi dell’Istituto, distinto nei singoli anni per i corrispettivi cicli dipendenti dal tipo del collegamento, corrisponda al numero totale degli ECTS o crediti formativi comparabili per ciascuna disciplina (cfr VG, art. 41-42Ord., art. 30);
  • ci sia una relazione, con il giudizio della Facoltà, sullo stato accademico riscontrato nell’Istituto da collegare;
  • che ci siano i curricula vitae, studiorum et operum di tutti i docenti, stabili e non stabili, dell’Istituto. La Facoltà a quale è stato chiesto il collegamento deve presentare il suo parere su ogni singolo candidato all’insegnamento. Nel caso dell’aggregazione e incorporazione per i docenti dell’Istituto si chiede il nihil obstat ad docendum al Dicastero;
  • la previsione del numero degli studenti distinto nei singoli anni;
  • la denominazione locale che eventualmente accompagna la denominazione canonica del corrispettivo grado accademico secondo la tipologia del collegamento (cfr VG, art. 46-47) e il suo fondamento nel diritto civile o nel diritto ecclesiastico.