Approvazioni

APPROVAZIONI

 

Gli statuti e l’ordinamento degli studi necessitano dell’approvazione del Dicastero per la cultura e l’educazione (cfr VG, art. 89, § 2).

Approvazione è un provvedimento giuridico con il quale un’autorità gerarchica amministrativa, esaminata la legittimità e l’opportunità di un atto di un’autorità inferiore, o di un altro soggetto, ne permette l’esecuzione.

Si tratta di un atto amministrativo giuridico dell’autorità gerarchica che riconosce e autorizza l’utilizzo di un atto (documento). In modo specifico, l’approvazione consiste in un processo nel quale il superiore gerarchico dichiara la conformità del contenuto dell’atto dell’inferiore, comprovando la sua legittimità e pertinenza. Grazie a questo assenso, l’autore dell’atto può perseguire i suoi fini specifici. L’approvazione non cambia la natura giuridica dell’atto che rimane del suo autore o proprietario. Dall’approvazione, l’atto approvato diventa un punto di riferimento per l’agire, il procedere della persona o della struttura. Senza l’approvazione, l’atto dell’inferiore non può pienamente raggiungere la sua efficacia.

COMPETENZE NORMATIVE DEL DICASTERO