COLLABORAZIONI ACCADEMICHE
La normativa favorisce collaborazioni accademiche di Istituti ecclesiastici con una Facoltà ecclesiastica canonicamente eretta o approvata dalla Santa Sede (cfr VG, art. 2, § 1) con gli Istituti ecclesiastici allo scopo di garantire un livello accademico alla loro offerta formativa e far conseguire un grado accademico agli studenti che completano il percorso di studi.
A sua volta si chiede alla Facoltà in questione di assumere pienamente la responsabilità accademica circa il mantenimento di quel livello, facendosi così garante dell’idoneità di detti Istituti al raggiungimento delle loro finalità.
In forza del ruolo di garanzia la Facoltà conferisce i gradi accademici a completamento degli studi.
Essa in primo luogo assiste l’Istituto, ma anche verifica e garantisce che siano soddisfatte le condizioni della cooperazione.
Le forme di cooperazione sono:
· l'affiliazione per il conseguimento del Baccalaureato – 1° Ciclo;
· l'aggregazione per il conseguimento del Baccalaureato e della Licenza – 1° e 2° Ciclo;
· l'incorporazione per il conseguimento della Licenza e del Dottorato – 2° e 3° Ciclo;
· il collegamento per il conseguimento di Baccalaureato e la Licenza in Scienze Religiose – 1° e 2° Ciclo.