Docenti

DOCENTI

 

All’interno delle istituzioni accademiche della Santa Sede esistono diversi ordini di Docenti determinati negli Statuti secondo il grado di preparazione, di inserimento, di stabilità e di responsabilità nella istituzione, tenendo conto opportunamente della prassi seguita nelle Università della regione (cfr VG, art. 23).

Ogni Istituzione accademica deve disporre di un numero congruo di cattedre e Docenti stabili, visto che la pluralità delle discipline richiedono una specifica competenza e una metodologia propria nonché l’assistenza e accompagnamento degli studenti (cfr VG, art. 23). Secondo il Dicastero per la Cultura e l’Educazione il numero minimo dei Docenti stabili è seguente: 12 per la Facoltà di Teologia (ed eventualmente, almeno 3 muniti dei titoli filosofici richiesti), 7 per la Facoltà di Filosofia e 5 per la Facoltà di Diritto Canonico, nonché 5 o 4 negli Istituti Superiori di Scienze Religiose, a seconda che l’Istituto abbia il primo e il secondo ciclo o soltanto il primo ciclo. Le restanti Facoltà devono avere almeno 5 Docenti stabili (cfr VG, Ord., art. 18, § 2). Nel caso in cui una Facoltà serva anche alla formazione di futuri presbiteri, si tenga a mente la raccomandazione della Ratio fundamentalis.

I Docenti stabilmente appartenenti alla Facoltà sono in primo luogo coloro che a pieno e definitivo titolo sono stati in essa cooptati e sogliono essere designati col nome di Ordinari; a questi seguono gli Straordinari (cfr VG, Ord., art. 18, § 1). Tra gli stabili possono essere annoverati anche altri ordini, come accade in alcune Università.

Gli Ordinari sono di solito i titolari di una cattedra, cioè una propria materia scientifica con un’epistemologia diversa dalle altre discipline; oltre alle qualifiche e competenze accademiche ed umane (cfr VG, art. 26, § 1), nel caso degli Ordinari viene richiesta anche una solida esperienza di docenza stabile della durata minima di alcuni anni (cfr VG, art. 28). A questi seguono gli Straordinari, che sono professori stabili di più recente nomina. I Docenti stabili si dedicano ad una sola Facoltà (cfr VG, art. 29, Ord., art. 23, § 2).

Come accennato, oltre agli stabili, si danno solitamente altri ordini di Docenti, variamente designati, in primo luogo gli Invitati da altre Facoltà, ma anche Aggiunti, Incaricati ecc (cfr VG, Ord., 18, § 2). È infine opportuna, per lo svolgimento di peculiari incarichi accademici, la presenza di Assistenti, i quali devono possedere un titolo conveniente.

Tutti i Docenti, prima che sia loro conferita la nomina a stabili o siano promossi al più alto ordine didattico, o in ambedue i casi, a seconda di quanto è precisato negli Statuti, hanno bisogno del nulla osta (lat. Nihi obstat) della Santa Sede (cfr VG, art. 27, § 2).

Gli Statuti determinano a quali Autorità competano la cooptazione, la nomina, la promozione dei Docenti, soprattutto quando si tratti di conferire loro stabilmente l'ufficio, applicando così nei singoli casi non solo la normativa generale, ma anche tenendo conto delle situazioni regionali (cfr VG, art. 24). Occorre infatti garantire sia una certa unità tra le varie Università o Facoltà, sia l’idoneità nello svolgere la propria missione nei diversi contesti culturali e nelle diverse legislazioni vigenti. Questa unità facilità la mobilità dei Docenti, spesso richiesta negli accordi internazionali, all’interno delle Istituzioni accademiche.

Perché uno sia legittimamente cooptato tra i Docenti stabili di una Facoltà, si richiede che egli:

·      si distingua per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita cristiana e ecclesiale, per senso di responsabilità;

·      sia fornito del congruo dottorato o di titolo equipollente, o di meriti scientifici del tutto singolari;

·      si sia dimostrato idoneo alla ricerca scientifica con documenti probanti, in particolare con la pubblicazione di dissertazioni;

·      dimostri di possedere capacità didattica all’insegnamento (cfr VG, art. 25).

La promozione agli ordini superiori avviene dopo un conveniente intervallo di tempo, che deve essere almeno di un triennio tra un grado e un altro, in rapporto alla capacità didattica e pedagogica nell’insegnamento, alle ricerche svolte, ai lavori scientifici pubblicati, allo spirito di collaborazione nell'insegnamento e nella ricerca, all'impegno di dedizione alla Facoltà (cfr VG, art. 28).

Gli Statuti delle istituzioni accademiche determinano quando ed a quali condizioni i Docenti cessino dal loro ufficio nonché per quali motivi e con quale proceduta essi possano essere sospesi dall'ufficio o anche privati di esso, in modo da provvedere convenientemente alla tutela dei diritti sia del Docente, sia della Facoltà ed i suoi studenti (cfr VG, art. 30).

Dicastero incoraggia le istituzioni accademiche della Santa Sede a favorire il lavoro scientifico dei Docenti, non solo garantendo buone condizioni di lavoro e una biblioteca adeguata che risponde ai bisogni dei propri Docenti (cfr VG, art. 53, Ord., 43) ma soprattutto incoraggiando la loro mobilità e spirito di collaborazione. A questo fine giova la collaborazione tra le Facoltà sia di una stessa Università, sia di una stessa regione, sia anche di un più ampio territorio, che può spingersi fino lo scambio dei Docenti e alla promozione di comuni ricerche (cfr VG, art. 66, Ord., art. 52, § 1). Essa, infatti, è di grande giovamento per promuovere la ricerca scientifica dei Docenti e la migliore formazione degli Studenti, come pure per sviluppare, quella che vien detta solitamente interdisciplinarità e che appare oggi sempre più necessaria come antidoto alle crescenti spinte di frammentazione e di eccessiva specializzazione dei saperi. Lo scambio tra discipline potrà evitare che in molti casi ci si limiti ad offrire solo una buona formazione professionale per i bisogni immediati del mercato del lavoro, sacrificando l’obiettivo di una robusta formazione a livello umano. Quindi, il Dicastero incoraggia che i Docenti si impegnino a collaborare fra di loro sia per il vantaggio della ricerca, sia per la realizzazione degli obiettivi formativi dell’Istituzione (cfr VG, Ord., art. 23, § 1).

Ai Docenti è riconosciuta una giusta libertà sia nella ricerca sia nell’insegnamento, con la quale essi possono contribuire al progresso continuo della dottrina (cfr VG, 38, § 1). Questa libertà significa disponibilità ad accogliere la verità così come essa si presenta al termine di una ricerca, nella quale non sia intervenuto alcun elemento estraneo alle esigenze di un metodo che corrisponda all’oggetto studiato. Nel campo della teologia questa libertà si esercita all’interno della fede della Chiesa; l’audacia che si impone spesso alla coscienza del teologo non può portare frutti ed «edificare» se non si accompagna alla pazienza della maturazione (cf. Donum Veritatis 11-12). «Coloro che si dedicano alle scienze sacre godono della giusta libertà di investigare e di manifestare con prudenza il loro pensiero su ciò di cui sono esperti, conservando il dovuto ossequio nei confronti del Magistero della Chiesa» (CIC can. 218).

Le istituzioni accademiche della Santa Sede devono garantire ai Docenti che sia corrisposta una congrua retribuzione, tenuto conto delle consuetudini vigenti nella regione, anche in rapporto alla previdenza ed alle assicurazioni sociali (cfr VG, art. 59).

COMPETENZE NORMATIVE DEL DICASTERO