Erezioni

EREZIONI

 

La Chiesa ha il diritto ed il dovere di erigere Università, Facoltà e Istituti che dipendano direttamente da essa (cfr VG, art. 1). Questo compito è legato strettamente alla Sua missione evangelizzatrice e perciò le discipline insegnate e studiate nelle Istituzioni accademiche ecclesiastiche hanno particolare connessione con la Rivelazione cristiana (VG, appendice III).

L’erezione o l’approvazione canonica delle Università e delle Facoltà ecclesiastiche è riservata al Dicastero (cfr VG, art. 5). Che ciò avvenga e che il Dicastero possa pronunciarsi circa l’opportunità di procedere alla nuova erezione (cfr VG, Ord., art. 48, § 2) sia necessario che siano adempiuti tutti i requisiti stabiliti da esso e sia ascoltato anche il parere del Vescovo diocesano o eparchiale, della Conferenza Episcopale, nonché degli esperti, specialmente delle Facoltà più vicine (cfr VG, art. 62, § 1).

Per quanto concerne l’erezione dei Istituti collegati (affiliati, aggregati, incorporati e collegati) bisogna seguire le norme peculiari emanate dal Dicastero (cfr VG, art. 63; 64; 65; VG, Ord., art. 50; 51).

La erezione o approvazione canonica comporta che la Facoltà o Istituto riceva il diritto di conferire i gradi accademici nel nome della Santa Sede, salvo restando il diritto peculiare della Pontificia Commissione Biblica (cfr VG, art. 6).

Se l’Università o una Facoltà ecclesiastica non adempie più le condizioni richieste per la sua erezione o approvazione spetta al Dicastero avvertire il Gran Cancelliere e le autorità accademiche interessate. Per non adempienza, e dopo aver sentito il parere del Vescovo diocesano o eparchiale e della Conferenza Episcopale, il Dicastero può sospendere dai diritti accademici, revocare l’approvazione come Università o Facoltà ecclesiastica o sopprimere l’istituzione (cfr VG, art. 67).

COMPETENZE NORMATIVE DEL DICASTERO