Studenti

STUDENTI

 

Con interesse le istituzioni accademiche della Santa Sede seguono l’evoluzione della figura e del ruolo dello studente nella vita accademica. L’attenzione alla individualità degli studenti ha condotto a considerarne in prima istanza l’apprendimento e l’attiva partecipazione nella conduzione della vita accademica (cf. Circ. 3 del 12 luglio 2005), spinti da una forte motivazione nell’intraprendere questo genere di studi e dalla passione per il compito futuro a cui essi si preparano.

Le istituzioni accademiche della Santa Sede offrono agli studenti la formazione secondo la dottrina cattolica e con il metodo scientifico rispondente alle esigenze proprie delle singole scienze (cfr VG, art. 3, § 2). I compiti, ai quali gli studenti vengono preparati, possono essere propriamente scientifici, come la ricerca e l'insegnamento, oppure piuttosto pastorali (cfr VG, Ord., art.3).

Gli studenti che intendono studiare presso le istituzioni accademiche della Santa Sede devono essere in possesso di un regolare attestato (cfr VG, art. 32, § 1, Ord., 26, § 1):

-   circa gli studi precedentemente compiuti: i Diplomi originali comprovanti il possesso del Titolo di studio richiesto per l'ammissione all'Università civile della propria nazione, o della regione nella quale si trova istituzione. Inoltre, occorre soddisfare agli eventuali Titoli e condizioni specifiche richieste dalla istituzione accademica alla quale ci si iscrive; poiché differiscono tra di loro gli studi richiesti nelle diverse nazioni per l'ingresso all'Università, la Facoltà ha il diritto ed il dovere di esaminare se, dall'attestato, appaiono regolarmente soddisfatte tutte le discipline ritenute necessarie dalla Facoltà stessa (cfr VG, art. 31, § 2).

-   circa la condotta morale: per gli ecclesiastici ed i seminaristi è rilasciato dall'Ordinario o dal suo delegato e per gli altri è rilasciato dai Superiori o da una persona ecclesiastica (cfr VG, art. 31).

Le istituzioni ecclesiastiche possono esigere altri requisiti necessari per intraprendere il proprio curricolo di studi: eventuale conoscenza delle lingue sia antiche che moderne (cfr VG, art. 32, § 2 Ord., art. 26, § 3); se una disciplina non è stata insegnata, oppure lo è stata in modo insufficiente, possa esigere che si supplisca in tempo opportuno allo studio mancante e se ne sostenga l'esame (cfr VG, art. 26, § 4); eventuali prove d’ingresso, per verificare l’attitudine dello studente al tipo di studi per il quale si candida come pure le motivazioni religiose e intellettuali con le quali egli si accosta a quel tipo di studi da compiere in ambiente ecclesiale da soggetto attivo e corresponsabile.

 

Riguardo agli studenti acattolici, essi possono essere ammessi in una Istituzione di studi ecclesiastici solo dietro presentazione scritta di un’Autorità ecclesiastica cattolica, che garantisca la loro correttezza morale e la benevola disposizione verso la Chiesa (Lettera del 17 luglio 1961 dell’allora Sacra Congregazione del Santo Uffizio diretta al Prefetto di allora Congregazione per l’Educazione Cattolica).

Le persone in stato di rifugiati, profughi o in situazioni analoghe sprovvisti della regolare documentazione richiesta, possono chiedere alle Facoltà ecclesiastiche di essere valutate secondo provvedimenti stabiliti in tali casi negli Statuti di essi (cfr VG, art. 32, § 3).

Talvolta gli Studenti hanno bisogno di un visto di ingresso nei Paesi nei quali desiderano svolgere i loro studi, soprattutto dai Paesi extra-europei verso quelli europei. Presso tante Università e Facoltà ecclesiastiche sono invalse pratiche per facilitare questa mobilità attraverso vari tipi di certificazione che accertino la volontà degli Studenti di recarsi presso di esse per compiere gli studi. Occorre, tuttavia, che queste certificazioni siano accuratamente compilate, acquisendo tutte le informazioni necessarie per assicurare le motivazioni del trasferimento, la sua buona riuscita e il proficuo svolgimento degli studi.

Solitamente il passaggio da una Facoltà ad un’altra avvenga soltanto all'inizio dell'anno accademico o del semestre e dopo che sia stata accuratamente esaminata dal Decano la posizione accademica e disciplinare dello studente; occorre infatti aver soddisfatto a tutto ciò che è necessario al suo conseguimento, secondo gli Statuti della Facoltà, perché si sia ammessi a conseguire quel grado accademico che si richiede (cfr VG, art. 28). Fermo restando che lo Studente non può perdere i diritti già acquisiti, la Facoltà d’arrivo determinerà con chiarezza quale conto si debba fare degli studi compiuti altrove, in rapporto soprattutto alla concessione di dispense per alcune discipline o esami, o anche alla riduzione dello stesso curricolo degli studi, rispettando peraltro le disposizioni del Dicastero (cfr VG, art. 44).

Nelle istituzioni accademiche della Santa Sede solitamente ci sono gli studenti ordinari, che tendono al conseguimento dei gradi accademici. Poi secondo le norme stabilite negli Statuti delle singole istituzioni accademiche possono essere ammessi a frequentare i corsi come ospiti provenienti da altre Facoltà o Università i cosiddetti semplici uditori (cfr VG, art. 27).

Gli studenti che studiano nelle istituzioni accademiche della Santa Sede vengono chiamati a osservare fedelmente le norme circa l’ordinamento generale e la disciplina come anche tutte le altre disposizioni concernenti la vita dell’istituzione (cfr VG, art. 33, art. 41). Infatti, accedendo al Ciclo di studi nelle istituzioni ecclesiastiche della Santa Sede lo studente si impegna a raggiungere i risultati di apprendimento stabiliti dalla istituzione per quel grado accademico secondo le determinazioni statutarie e quindi frequentare le lezioni, seminari, soprattutto nei Cicli di base (cfr VG, Ord., 32), accedere ai tirocini, soprattutto nel ciclo di specializzazione, sostenere gli esami o altre prove prestabilite dalla istituzione perché sia possibile verificare il raggiungimento degli obiettivi di studio (cfr VG, art. 43). Inoltre, lo studente è sollecitato dall’ambiente stesso a coinvolgersi come protagonista nel processo educativo e formativo, e quindi non va trascurata l’importanza dell’impegno personale e la partecipazione attiva agli studi nonché la necessità della formazione continua o permanente dopo averli compiuti (cfr VG, art. 3, § 2, art. 37, § 2).

Gli studenti hanno il diritto alla debita assistenza da parte dei Docenti (cfr VG, art. 22), l’accesso ad una Biblioteca adeguata nonché alle aule idonee (cfr VG, art. 42, art. 43, art. 53), l’accesso agli studi ordinati in modo che possano conseguire i gradi accademici secondo le norme della Costituzione apostolica Veritatis gaudium (cfr VG, art. 90), l’accesso alle borse di studio se fossero previste dall’Università (cfr VG, Ord., 47, § 2) nonché la partecipazione alla vita dell’istituzione accademica dove studiano. A tale riguardo, sono incoraggiati a unirsi in associazioni e organizzazioni, attraverso le quali possono meglio contribuire alla propria formazione, spirituale, umana o accademica, o al bene comune dell’Istituzione che frequentano (cfr VG, art. 34) e quindi rendersi disponibili a rappresentare gli studenti negli organismi universitari come pure a rappresentare l’Università presso altre Istituzioni esterne ove fosse richiesto.

Gli studenti che intendono studiare nelle istituzioni accademiche della Santa Sede sono chiamati a partecipare alle spese dell’istituzione dove intendono studiare mediante il pagamento di tasse per l'ammissione, per l'iscrizione annuale, per gli esami e per i Diplomi (cfr VG, art. 60). Sarà compito delle Autorità competenti evitare che il pagamento delle tasse impedisca l’accesso ai gradi accademici a quegli studenti, che per le doti intellettuali, di cui sono forniti, diano speranza di riuscire un giorno molto utili alla Chiesa e alla società (cfr VG, art. 47).

Nello spiacevole caso che lo studente trasgredisca gravemente le norme stabilite dalla Istituzione accademica dove studia, potrà essere sospeso da certi diritti o esserne privato o essere addirittura escluso da essa, mantenendo sempre tutelati i diritti suoi che della istituzione (cfr VG, art. 35). Lo studente sempre abbia il diritto di difesa secondo le norme prestabilite dalla Facoltà per la sospensione o l’esclusione (cfr VG, art. 29).

COMPETENZE NORMATIVE DEL DICASTERO