AUTORITA ACCADEMICHE
Le Autorità accademiche sono personali (in primo luogo, il Rettore o il Preside, e il Decano) e collegiali (i diversi organi direttivi, Consigli ed ecc.) (cfr VG, art. 15).
Secondo la complessità dell’articolazione di un’Università o Facoltà esistono alcune figure che coadiuvano le Autorità personali, come uno o più Vice-Rettori, Vice-Preside, Direttori di Istituti, Centri, Sezioni o in altro modo denominati. Sul piano collegiale esistono pure altri speciali Consigli o Commissioni operative, che potrebbero dirsi organismi di gestione (ad esempio, Consiglio di amministrazione, di Biblioteca, Consiglio del Rettore e Preside, Commissione per la direzione e promozione dei settori, del dottorato, Commissione di tirocinio o di comunicazione istituzionale, Commissione per gli Istituti collegati, ecc.) per la direzione e promozione dei settori scientifico, pedagogico, disciplinare, economico, ecc. (cfr VG, Ord., art. 14).
Gli Statuti dell'Università o la Facoltà ecclesiastica fissano obbligatoriamente con precisione i nomi e gli uffici delle Autorità accademiche e di queste altre figure personali o collegiali, ove esistenti, le modalità della loro designazione e la loro durata in carica, tenuto conto sia della natura canonica dell'Università o la Facoltà, sia della prassi universitaria della loro regione (cfr VG, art. 16).
Negli Statuti viene stabilito in qual modo debbano collaborare tra loro le Autorità personali e quelle collegiali, di modo che, pur rispettando scrupolosamente il principio di collegialità soprattutto nelle questioni più importanti e, segnatamente, in quelle accademiche, le Autorità personali godano di quel potere che effettivamente conviene al loro ufficio. Ciò vale anzitutto per il Rettore o il Preside, il quale ha il compito di dirigere l'intera Università o la Facoltà e di promuoverne nei modi convenienti l'unità, la collaborazione, il progresso (cfr VG, art. 19).
Negli Statuti delle singole Facoltà viene attribuito secondo i casi maggior peso al governo collegiale o a quello personale, purché siano conservate ambedue le modalità, tenuto conto della prassi delle Università della regione in cui si trova la Facoltà, o dell'Istituto religioso al quale la Facoltà stessa appartenga (cfr VG, art. 19, Ord., art. 13).
Poiché un'Università Ecclesiastica o Ateneo è costituito da più Facoltà, gli Statuti definiscono l’opportuno coordinamento del loro governo con quello dell'intera Università o Ateneo, in modo da promuovere convenientemente il bene sia delle singole Facoltà sia dell'Università, e da favorire la collaborazione di tutte le Facoltà tra di loro. Quando una Facoltà ecclesiastica è inserita in un'Università non ecclesiastica, le esigenze canoniche delle Facoltà ecclesiastiche devono essere salvaguardate (cfr VG, art. 20).