Gradi accademici della Santa Sede

GRADI ACCADEMICI DELLA SANTA SEDE

 

I gradi accademici per autorità della Santa Sede vengono conferiti solamente dalle Facoltà canonicamente erette o approvate da essa (cfr VG, art. 2, § 1, Ord., art. 35). Questi gradi hanno il valore cosiddetto canonico (cfr VG, art. 6). Se la Facoltà non è stata eretta dalla Santa Sede i gradi accademici non sono i gradi canonici. Tuttavia per la speciale concezione della Santa Sede possono avere alcuni determinati effetti canonici (cfr VG, art. 9, § 1).

Le Facoltà ecclesiastiche erette o approvate dalla Santa Sede all’interno di Università non ecclesiastiche, le quali conferiscano gradi accademici sia canonici sia civili, devono osservare le prescrizioni della Costituzione Veritatis gaudium, tenuto conto delle convenzioni stipulate dalla Santa Sede con i diversi Paesi o con le stesse Università (cfr VG, art. 8), senza pregiudicare i tentativi di collaborazione con le Istituzioni accademiche del luogo.

Secondo le disposizioni della competente Autorità ecclesiastica, i vari gradi accademici della Santa Sede costituiscono qualifiche necessarie per gli appositi incarichi nel servizio della Chiesa o della società (cfr VG, art. 50, § 2). Per questo scopo, se le circostanze lo richiedono, possono anche essere riconosciuti alcuni effetti canonici dei gradi civili. Questo riconoscimento non è mai una equiparazione al grado canonico (cfr VG, Ord., art. 8, § 3).

Gli studi della Santa Sede sono articolati in tre Cicli a conclusione dei quali si conferiscono i seguenti gradi accademici: 1° Ciclo - il Baccalaureato (lat. Baccalaureatus), 2° Ciclo - la Licenza (lat. Licentia), 3° Ciclo - il Dottorato (lat. Doctoratus) (cfr VG, art. 46). In alcuni casi questi Titoli accademici, se Statuti delle singole istituzioni accademiche lo prevedono, possono essere espressi anche con altre denominazioni, tenuto conto della prassi universitaria della regione, purché sia indicata con chiarezza la loro equivalenza che hanno rispetto alla terminologia accademica suddetta e conservando uniformità del Sistema degli Studi della Santa Sede (cfr VG, art. 47).

I Documenti autentici di conferimento dei gradi accademici solitamente riportano la firma delle Autorità accademiche e la firma del Segretario della Facoltà con apposito sigillo (cfr VG, Ord., art. 38). Nei Paesi per i quali le convenzioni internazionali stipulate dalla Santa Sede lo richiedono e nelle istituzioni delle quali le autorità accademiche lo ritengono opportuno, ai documenti autentici dei gradi accademici si aggiunga un documento con ulteriori informazioni riguardo al percorso di studi (per esempio il Diploma Supplement) (cfr VG, art. 39; Circ. 1 applicazione VG).

Il punto di riferimento per capire la struttura degli studi della Santa Sede è il Quadro delle Qualifiche della Santa Sede. È un quadro normativo degli studi accademici offerti dal Sistema ecclesiastico, ove sono indicate la specificità, il Titolo di accesso, i livelli dei Cicli, il lavoro richiesto allo Studente (workload) e le qualifiche che egli potrà ottenere al termine dei singoli Cicli (learning outcomes) (cfr. Circ. 6). Questo strumento può aiutare a comparare le competenze acquisite degli studenti con quelle riconosciute nel Paese dove è situata l’istituzione o dove lo studente intende spendere il suo Titolo.

Il riconoscimento civile dei gradi accademici ecclesiastici è regolato, nella legislazione nazionale in cui opera l’Istituzione stessa, secondo le convenzioni internazionali - come ad esempio quella di Lisbona – e in conformità con i Concordati coi diversi Stati, ove presenti.

COMPETENZE NORMATIVE DEL DICASTERO